la Corte ritiene “irragionevole che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria sia tenuto a versare l’IMU fin quando l’immobile venga liberato
Con la Sentenza n. 60 del 18 aprile 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 9, c.1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 o 633 codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Infatti, ricordiamo che con due ordinanze, la n. 84 e n. 85 del 2023, la Corte di cassazione
ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1 del D. Lgs 23/2011 nella
parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento dell’IMU nell’ipotesi di occupazione
abusiva dell’immobile che non possa essere liberato, pur in presenza di denuncia agli
organi istituzionali preposti.
Il caso si riferisce ad una casa di cura che ha versato l’IMU con conseguente istanza di
rimborso per gli anni 2013 e 2014, relativamente ad un immobile di proprietà oggetto di
occupazione abusiva dal mese di dicembre 2012. La società si era attivata per prevenire
l’occupazione dell’immobile ma, impossibilitata ad evitarla, l’aveva tempestivamente
denunciata alle autorità competenti. Tuttavia, benché fosse stato disposto un sequestro
preventivo dell’immobile da parte del G.i.p., lo stesso non aveva avuto esecuzione per
motivi di ordine pubblico. A seguito della mancata esecuzione del provvedimento di
sequestro, la casa di cura ha proposto in data 21 ottobre 2013 ricorso innanzi alla Corte
europea dei diritti dell’uomo ai sensi dell’art. 34 CEDU, che con sentenza del 13 dicembre
2018 ha accolto l’istanza della casa di cura e condannato lo Stato italiano al risarcimento
del danno.
Sostiene il Giudice rimettente che sussistono elementi di contrasto con il principio di
capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost. e con il principio di eguaglianza tributaria
previsto dall’art 3 Cost. in base ai quali a situazioni uguali dovrebbero corrispondere uguali
regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse dovrebbe corrispondere un
trattamento tributario diseguale.
Inoltre, la casa di cura, proprietaria dell’immobile, a seguito dell’occupazione abusiva è
stata privata della possibilità di esercitare qualsivoglia diritto sulla cosa, stante l’assenza di
una situazione possessoria e quindi di una capacità contributiva. Ciò in quanto assume
particolare rilievo la perdita di possesso, atteso che gli organi istituzionali non sono stati in
grado di difendere il diritto di proprietà della ricorrente che di riflesso rimarrebbe senza
possibilità di tutele.
Ciò premesso, la Corte Costituzionale richiama in primo luogo l’art. 1, c. 81, della legge n.197 del 2022 che ha modificato l’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, il quale,
nel testo attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, “sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte […] g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata resentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.
In particolare, la Corte evidenzia che: “è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l’imposta in questione”;
- la società proprietaria aveva assunto tutte le necessarie iniziative per prevenire l’occupazione dell’immobile e aveva tempestivamente provveduto a denunciare all’autorità giudiziaria penale l’avvenuta occupazione contro la sua volontà; nonostante fosse stato disposto un sequestro preventivo dell’immobile ex art. 321 del codice di procedura penale da parte del giudice per le indagini preliminari, lo stesso sequestro non aveva avuto
esecuzione per ragioni di ordine pubblico;
- “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza”, richiamando numerose decisioni in tal senso .
In conclusione la Corte ritiene “irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile
venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato
del possesso”.