Assilea prosegue l'analisi al "Quick Fix" ponendo il focus sull'approfondimento del nuovo trattamento per investimenti in software di banche e intermediari finanziari.
Il pacchetto di modifiche alla regolamentazione bancaria che è stato introdotto in risposta alla pandemia, c.d. “Quick fix” (cfr. ns. articolo del 31.12.2020), porta un’importante novità con riferimento al trattamento a fini prudenziali degli investimenti in software di banche e intermediari finanziari, al fine di agevolare una più veloce transizione del sistema bancario al digitale.
Tale nuovo trattamento è definito nel Regolamento n.2176 pubblicato il 22 dicembre 2020 sulla G.U. dell’U.E., in attuazione delle norme tecniche predisposte dall’EBA ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4 del CRR. La voce di spesa degli investimenti in software finora era dedotta dal CET1, mentre a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del citato Regolamento è possibile applicare un’esenzione alla deduzione, basata sullo specifico metodo di calcolo dell’ammortamento prudenziale di tali investimenti per una durata massima di tre anni.
L’ammortamento a fini prudenziali è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software è utilizzabile e inizia ad essere ammortizzata a fini contabili. Qualora l’attività sotto forma di software sia stata acquisita da qualsiasi impresa, ivi incluso un soggetto del settore non finanziario, che appartenga allo stesso gruppo dell’ente, l’ammortamento accumulato prudenziale è calcolato a decorrere dalla data in cui l’attività sotto forma di software ha iniziato a essere ammortizzata nello stato patrimoniale di tale impresa conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Data la rapidità dei cambiamenti tecnologici, gli enti investono spesso nella manutenzione, nel miglioramento o nell’aggiornamento del loro software. Per attenuare il rischio di arbitraggio regolamentare, tali investimenti dovranno essere ammortizzati separatamente dal software oggetto di manutenzione, miglioramento o aggiornamento, a condizione che gli stessi investimenti siano rilevati nello stato patrimoniale dell’ente come attività immateriali conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Questo nuovo trattamento prudenziale degli investimenti in software è entrato in vigore simultaneamente sia per le banche che per gli intermediari finanziari, in quanto era rimasto sospeso sino al giorno successivo alla data di pubblicazione delle nuove regole. Il Quick Fix ne ha peraltro accelerato l’entrata in vigore, che era precedentemente prevista a dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento, al fine di favorire il processo di accelerazione tecnologico-digitale del sistema bancario e finanziario resosi ancora più necessario alla luce degli effetti della pandemia.