Lettera dell'Istituto di Vigilanza al mercato circa gli obblighi che gravano su imprese e intermediari assicurativi in riferimento alle misure sanzionatorie adottate a livello comunitario contro la Russia.
L’IVASS, attraverso la lettera al mercato di riferimento del 26 luglio 2024, ha richiamato, tra gli altri, gli intermediari assicurativi sugli obblighi che gravano sugli stessi relativamente alle misure sanzionatorie adottate a livello comunitario nei confronti della Russia. L’Autorità già attraverso il comunicato stampa congiunto Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e UIF, del 7 marzo 2022 aveva ricordato che le misure restrittive adottate dall’UE mediante Regolamenti e Decisioni sono vincolanti nella loro totalità e sono direttamente e immediatamente applicabili in ciascuno degli Stati Membri; in particolare, chiunque deve osservare il generale divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati, sottoposti a misure restrittive adottate dall’UE.
A tale riguardo, si rammenta che tutte le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi - anche se operano soltanto nei rami Danni - sono tenuti a mettere in atto procedure e controlli necessari per individuare “i fondi e le risorse economiche” oggetto di congelamento, monitorando costantemente innanzitutto l’aggiornamento della lista dei soggetti a carico dei quali vengono applicate misure restrittive.
Ciò posto e considerato l’insieme delle misure di congelamento adottate a livello europeo e nazionale dalle quali deriva in ogni caso il divieto – anche per imprese di assicurazione e intermediari assicurativi – di porre in essere sul territorio nazionale qualsiasi attività con i soggetti anzidetti, salvo quelle autorizzate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi della normativa in vigore.
Con specifico riferimento agli intermediari assicurativi, l’obbligo di adottare misure di congelamento può insorgere in concreto nel caso in cui i clienti paghino i premi assicurativi mediante accredito sul conto corrente separato, intestato all’intermediario assicurativo, ai sensi dell’articolo 63 del Regolamento n. 40/2018.
Quindi gli intermediari assicurativi che operano anche esclusivamente nei rami danni sono comunque obbligati al rispetto delle misure restrittive adottate a livello europeo o nazionale (mentre non sono destinatari dell’obbligo di comunicare alla UIF le misure di congelamento applicate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d. lgs. 109/2007) 1 . Nel caso delle misure restrittive adottate nell’ambito del regime sanzionatorio contro la Russia, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) n. 269/2014, tutte le imprese di assicurazione e tutti gli intermediari assicurativi, anche se operano nei rami danni, sono tenuti ad effettuare le comunicazioni introdotte dal predetto articolo riguardanti l’esistenza di beni e disponibilità economiche riconducibili a soggetti ivi designati. Tali comunicazioni devono essere trasmesse alla UIF, in qualità di autorità delegata dal CSF, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Unità