Leaseurope: il Principio di proporzionalità per i rischi ESG

Posted on 23/02/2021 in Normativa by Federica Sist - Assilea

Nell’ultimo trimestre del 2020, l’EBA ha pubblicato un documento di discussione sulla gestione e la vigilanza dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) con molteplici finalità. Analisi di Assilea.

L’EBA ha pubblicato, nell’ultimo trimestre del 2020, un documento di discussione sulla gestione e la vigilanza dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) con diversi scopi.

L’autorità ha voluto, innanzitutto, porre in evidenza l’importanza dei rischi ESG per il settore finanziario, ma ha anche fornito alcuni strumenti per comprendere meglio come questi fattori si possano integrare nelle organizzazioni in termini di definizioni, metriche e indicatori per la misurazione e la gestione dei rischi. Conditio sine qua non affinchè le banche riescano ad essere sostanzialmente allineate ai requisiti del framework legislativo sulla finanza sostenibile è l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie, nella governance e nel processo di revisione prudenziale per gli istituti di credito. Il documento è particolarmente rilevante per l’attività di risk management perché pone in evidenza la stretta relazione tra i rischi ESG e i rischi prudenziali già esistenti e proprio rispetto a questo aspetto Leaseurope ha ritenuto opportuno rispondere alla consultazione con alcune osservazioni generali per il settore del leasing e del noleggio.

La federazione europea del leasing è favorevole al riconoscimento del rischio fisico e di transizione pur ricordando che lo schema del Lease già ne tiene conto grazie all’approccio olistico della gestione del rischio tipico. Anche l’introduzione di indicatori di performance (KPI) interni per verificare l’integrazione dei fattori ESG nelle strategie è avallata, purché sia riconosciuto il green facilitating factor of leasing come KPI specifico.

La mancata armonizzazione tra gli Stati membri dei requisiti proposti resta una criticità che può avere notevoli ripercussioni negative sui clienti e sulle società di leasing, in tal senso è consigliabile che il regolatore effettui delle analisi che tengano conto delle specificità nazionali. Ad esempio, un reporting delle PMI potrebbe comportare l’aumento dei costi di compliance se non si procede prima a livello nazionale. Leaseurope ritiene, inoltre, che l’introduzione dei fattori ESG nella gestione dei rischi finanziari possa comportare un aumento dei rischi per l’intermediario, considerando che, nella fase di transizione, i clienti potrebbero non avere un’efficace gestione dei rischi ambientali, tantomeno quelli sociali e di governance. Ciò implica diversi spill-over sistemici che possono essere mitigati se si prevede un’introduzione graduale e proporzionata degli ESG nei modelli di business, nei controlli e nella regolamentazione prudenziale.

Infine, intercetta altri canali di trasmissione dei rischi ESG tra cui la rigidità dei sistemi informatici utilizzati dagli intermediari, il disallineamento tra i requisiti e le informazioni disponibili sugli ESG, ma anche la scarsa comprensione del significato di sostenibilità della finanza.

L’EBA ha raccolto i feedback attesi dalla consultazione per sviluppare una norma tecnica che attui i requisiti di informativa di terzo pilastro sui rischi ESG e per valutare se un trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni relative ad attività ambientali o attività associate a obiettivi ambientali e/o sociali possa essere una componente dei requisiti patrimoniali del primo pilastro.

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