Il 2020 sarà ricordato sicuramente per l'emergenza pandemica, ma gli operatori del leasing finanziario lo ricorderanno anche per la riforma del regime Iva della locazione finanziaria di unità da diporto ai privati.
Il 2020 sarà ricordato sicuramente per l'emergenza pandemica, ma gli operatori del leasing finanziario - soprattutto quelli impegnati nel settore nautico - lo ricorderanno anche come l'anno della storica riforma del regime Iva della locazione finanziaria di unità da diporto ai privati.
Ed è proprio in questo contesto, rivoluzionario rispetto al passato, che Assilea sta interpretando il duplice ruolo di traghettatore della riforma a favore delle proprie associate - da un lato - per metterle nelle condizioni di applicare le novità facilmente e senza “effetti collaterali” e - dall’altro – interlocutore strategico delle istituzioni per garantire la massima aderenza dei nuovi criteri di calcolo dell’Iva con la realtà del diporto italiano.
Come tutti ben sanno, infatti, una procedura d’infrazione di qualche anno fa mossa dall’Europa ha richiesto ad alcuni paesi, tra cui l'Italia, di adeguare i criteri di calcolo dell'Iva applicata alle prestazioni di noleggio e locazione a breve termine di unità da diporto a privati: la logica di quella richiesta era di fare in modo che l’Iva assolta su tali prestazioni fosse commisurata all’ effettivo utilizzo delle imbarcazioni al di fuori delle acque territoriali e non commisurata, come avveniva nel previgente regime, sulla base di forfetizzazioni strettamente legate alla lunghezza degli scafi e al tipo di alimentazione delle unità.
In altre parole - e in modo del tutto condivisibile - la volontà dell’Europa è stata quella di far pagare agli utilizzatori un’imposta sul valore aggiunto ridotta solo ed esclusivamente nei casi in cui fosse dimostrato che in effetti il consumo del servizio fosse avvenuto non in acque territoriali italiane ma al di fuori delle medesime.
A fronte di questa procedura di infrazione l'Italia non soltanto si è adeguata dal punto di vista normativo (art. 1, co. 725-726 Legge 160/2019), ma ha altresì prodotto ad opera dell’ Agenzia delle Entrate nel corso del 2020 una specifica prassi (Provvedimento direttoriale prot. n. 234483 del 15 giugno 2020) con l'indicazione puntuale dei criteri per determinare l’effettivo utilizzo e l’effettiva fruizione delle unità da diporto al di fuori delle acque territoriali nell’ambito dellalocazione e del noleggio a breve termine.
Allorquando però con il DL Semplificazioni (art. 48, comma 7, lett. a) e b) DL 76/2020) si è stabilito che medesimo principio dovrà governare dal 1° novembre 2020 non soltanto la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di locazione e noleggio, a breve ma anche la determinazione della medesima imposta con riferimento alle prestazioni di locazione finanziaria (a lungo termine),si sono immediatamente palesati all'orizzonte due problemi e cioè:
Ecco allora che l'Associazione Italiana Leasing in questo scenario è stata inevitabilmente investita della responsabilità di svolgere un duplice ruolo che fisiologicamente interpreta per vocazione: da un lato operare al fianco del leasing nautico per garantirgli fluidità nelle operazioni e cioè in altre parole mettere le associate immediatamente al corrente dei mutamenti anche quelli possibili da venire, dall'altro promuovere continue interlocuzioni con i partner istituzionali per far conoscere loro la specifica operatività delle società di leasing e su quella specifica operatività modellare istruzioni di prassi che non siano oberanti.
Ma non solo: nel contesto di una riforma di tale portata Assilea si sta impegnando altresì per garantire salvaguardia ai contratti già stipulati e cioè, detto diversamente, fare in modo che tutti i contratti stipulati alla data del 31 ottobre 2020 non siano investiti dei nuovi e diversi criteri di effettività frutto della volontà di adeguamento alla originaria procedura di infrazione di talché possano ragionevolmente continuare ad utilizzarsi le aliquote forfetarie del ben noto previgente regime a tutte le prestazioni di servizi emergenti da quei contratti (appunto i contratti stipulati fino al giorno precedente – il 31 ottobre 2020 - dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che avverrà come detto il 1° novembre 2020).
Ultimo, ma non certo per importanza - anzi forse al primissimo posto dal punto di vista delle opportunità di mercato - possiamo ammettere che uno dei traguardi, quantomeno monitorati costantemente da parte dell'Associazione, è stato quello di verificare la continua salvaguardia del principio di non discriminazione fiscale a livello comunitario ben consapevoli che i competitor internazionali ai nostri confini avrebbero potuto da una situazione di questo genere trarre un vantaggio competitivo non indifferente che invece abbiamo contezza che non trarranno in quanto da interlocuzioni avute con il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia anche la Francia ha accettato di adeguarsi entro la fine del corrente anno all'obbligo di modificare i criteri di determinazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto.