L'EBA ha pubblicato la bozza finale degli RTS che specifica le condizioni in base alle quali il consolidamento deve essere effettuato in linea con l'articolo 18 del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).
Lo scopo di questo progetto di RTS è garantire che venga applicato il metodo appropriato di consolidamento prudenziale per il calcolo dei requisiti CRR su base consolidata. Rispetto al documento di consultazione, la bozza finale di RTS è stata rivista anche per riflettere le modifiche introdotte come parte delPacchetto misure di riduzione del rischio adottata dai legislatori europei.
Il presente progetto finale di RTS specifica le condizioni per l'applicazione delle diverse modalità di consolidamento prudenziale. Le entità da includere nell'area di consolidamento prudenziale sono, in particolare, gli enti, gli istituti finanziari e le imprese di servizi ausiliari.
A seguito dell'approvazione del pacchetto di misure di riduzione del rischio, la bozza di RTS è stata rivista per riflettere le modifiche introdotte nel CRR e nella direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), nonché il feedback ricevuto durante la consultazione pubblica. In particolare, le principali modifiche riguardano il nuovo articolo 18, paragrafo 8, del CRR, che consente alle autorità competenti di estendere il consolidamento prudenziale anche a determinate imprese non finanziarie nel caso in cui vi sia un rischio sostanziale di intervento. A questo proposito, sulla base della proposta iniziale presentata nel documento di consultazione, la bozza di RTS include diversi indicatori di rischio di passaggio che devono essere presi in considerazione dalle autorità competenti nel valutare se un'impresa debba essere consolidata integralmente o proporzionalmente a fini prudenziali.
Il presente progetto di RTS è stato elaborato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che impone all'ABE di `` specificare le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui al paragrafo 3 a 6 e paragrafo 8 'dell'articolo 18 del presente regolamento. Gli standard finali sono stati inviati alla Commissione Europea per la loro adozione come Regolamenti UE che saranno direttamente applicabili in tutta l'UE.
Questi RTS hanno preso in considerazione anche le Linee guida sull'identificazione e la gestione del rischio di passaggio pubblicate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e, pertanto, includono diversi indicatori che dovrebbero essere valutati al fine di identificare le imprese che possono guidare per intervenire sul rischio.