Legge sulla Crisi d'Impresa in Gazzetta Ufficiale

Posted on 25/10/2021 in Normativa by Redazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre la Legge 21 ottobre 2021, n. 147 contenente urgenti misure sulla crisi d'impresa e di risanamento aziendale oltre a ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

La legge in oggetto, approvata dalla Camera lo scorso 21 ottobre, si compone di 33 articoli e reca misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, al fine di fornire nuovi strumenti per prevenire ed affrontare situazioni di crisi, anche a fronte dell’aumento elle imprese in difficoltà o insolventi.

Per punti sunto del provvedimento:

  •  Articolo 1 Differisce al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione del Titolo II della parte I del Codice, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023. Tale differimento è legato all'esigenza di assicurare un'adeguata gradualità nella gestione delle crisi aziendali proprio nella attuale difficile situazione determinata dalla pandemia da COVID-19.
  • Articolo 1-bis – Proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 il termine per procedere alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dall'articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
  • Articolo 2 – Introduce e disciplina la nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, la disposizione prevede al comma 1 che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza possa chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Fa presente che l'esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, per superare le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa;
  • Articolo 3 – Delinea il funzionamento della piattaforma telematica da impiegarsi nel corso della procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio. Rispetto alla piattaforma telematica nazionale ed alla nomina dell’esperto, la prima è gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. Essa inoltre rende disponibile anche un protocollo di conduzione della composizione negoziata. Si prevede inoltre esplicitamente di adeguare la lista di controllo anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese
  • Articolo 4 – Vengono rafforzati i requisiti di indipendenza delle persone che svolgono incarichi nelle procedure previste dal decreto-legge in esame; gli esperti non possono intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata e devono risultare terzi rispetto a tutte le parti;
  • Articolo 5 Interviene in materia di nomina e requisiti dell’esperto. Nello specifico, si prevede a possibilità per l'esperto nominato di accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, egli dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto dovrà redigere una relazione finale che verrà inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore;
  • Articolo 6 Articolo 7 – Disciplinano l'applicazione all'imprenditore che accede all'istituto di misure protettive per limitare le possibilità di azione nei suoi confronti da parte dei creditori e precludere il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. Il procedimento per l'attivazione delle misure protettive e cautelari ha carattere giudiziale ed è attribuita alla competenza del tribunale;
  • Articolo 8  è prevista una nuova possibilità per l'imprenditore, il quale può dichiarare che non si applicano su di lui gli obblighi di riduzione del capitale per perdite di riduzione dei capitali sociali, di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, anche con dichiarazione effettuata tramite la piattaforma telematica e pubblicata nel registro delle imprese, momento in cui gli effetti della dichiarazione o dell'istanza entrano in vigore;
  • Articolo 9 – Si prevede una specifica disciplina della gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore – che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria – e l'esperto a lui affiancato;
  • Articolo 10 – Contiene una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti;
  • Articolo 11 – Disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura che vengono individuate, tra le altre, in un contratto con uno o più creditori, in una convenzione di moratoria, in un accordo che produce gli stessi effetti di un piano di risanamento, in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato;
  • Articolo 12 – Disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trattative;
  • Articolo 13 – Regola la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, anche al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria;
  • Articolo 14 – Prevede una serie di misure di natura fiscale conseguenti al ricorso, da parte dell'imprenditore, alla composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative al fallimento;
  • Articolo 15 – Dispone che l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione della istanza di nomina dell'esperto. La disposizione precisa che la segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione e che la stessa contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese;
  • Articolo 16 – Si prevedono nuove modalità di determinazione del compenso dell'esperto, al fine di incentivare quanto più possibile gli esiti preferibili;
  • Articolo 17 – Reca specifiche disposizioni riferite alle imprese di minori dimensioni. 
  • Articolo 18 – Interviene in materia di concordato semplificato, arricchendone le condizioni per l’accesso al fine di collegare tale opzione al regolare e corretto svolgimento delle trattative e di prevenire condotte abusive;
  • Articolo 19 – disciplina le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni sono quindi disciplinate dal successivo;
  • Articolo 20 – Interviene principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.  È inoltre inserita la previsione che consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale. Riguardo al concordato con continuità aziendale viene estesa a due anni la durata della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, eventualmente prevista dal piano di concordato. Inoltre, è inserita nella legge fallimentare la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, la nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati.
  • Articolo 21 Consente all’imprenditore che abbia ottenuto - entro il 31 dicembre 2022 - accesso al concordato "in bianco" o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento;
  • Articolo 22 – Prevede che il termine temporale - concesso dal giudice all'imprenditore in stato di crisi - per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato è applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento;
  • Articolo 23 – Si prevede che l'istanza di composizione negoziata non può essere presentata in presenza di procedimento con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  • Articolo 23-bis – Modifica il termine di entrata in vigore delle specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali;
  • Articolo 24 – In materia di magistratura prevede rispettivamente, l'incremento organico Magistrati;
  • Articolo 25 – Propone di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione;
  • Articolo 26 – Introduce una disciplina derogatoria, valida solo per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno;
  • Articolo 26-bis – Prevede l'adozione di misure urgenti in materia di svolgimento del concorso per magistrati ordina per il reclutamento di 500 magistrati;
  • Articoli 27, 28, 28-bis e 29 – Contengono disposizioni transitorie e finanziarie.

 

Testo del provvedimento

 

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