Il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è stato istituito, presso il MEF, con la Legge n. 244 del 24/12/2007, ha previsto per mutuo prima casa, la sospensione delle rate in situazioni di temporanea difficoltà
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che all'art. 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Il Fondo rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” – sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata che di volta in volta viene resa disponibile sia su questo sito (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.itCollegamento a sito esterno).
La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Il Fondo, finanziato dal MEF e gestito dalla CONSAP Spa, ha consentito, alla fine del 2012, la sospensione di circa 6.000 mutui. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della CONSAP all'indirizzo www.consap.itCollegamento a sito esterno.
Il Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2013) ha modificato la normativa di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, già istituito con la legge n. 244/2007 (art. 2, comma 475 e ss) in considerazione della recente rivisitazione condotta dalla legge 28 giugno 2012 n.92 (art. 3, commi 48 e 49).
Per informazioni sui nuovi requisiti di accesso al beneficio e modalità di presentazione della domanda
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