Il decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, entrato in vigore il 31 dicembre 2020, proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2021 e i termini delle disposizioni legislative specificatamente individuate nell'Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.
Tra le misure prorogate, rientra l'applicazione del lavoro agile per l'emergenza nelle PA e per i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, previo rispetto degli obblighi di informativa, che possono essere assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’Inail.
Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili" maggiormente a rischio.
Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa» (art. 1, co. 11).