Il Ministero sta valutando interventi di rischedulazione della moratoria, oltre all’opportunità di prorogare e ottimizzare gli interventi per la liquidità condotti attraverso le garanzie.
Di seguito la posizione del Governo sui temi.
Riguardo alle moratorie bancarie ed alla richiesta di allungamento dell'attuale periodo di vigenza, come rappresentato recentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia, preliminarmente, che la moratoria ex art. 56 DL 18/2020 è già stata prorogata 2 volte (da ultimo con la legge di bilancio).
In proposito si ricorda che le Linee Guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA –European Banking Authority) sulle moratorie del 2 aprile 2020 (EBA/GL/2020/02), come modificate, da ultimo, il 2 dicembre 2020 (EBA/GL/2020/15), hanno fissato un limite di durata massima della sospensione dei pagamenti pari a nove mesi (o il termine maggiore di nove mesi purché concesso interamente prima del 30 settembre 2020), oltre il quale i benefici previsti dalle linee guida non sono più applicabili. Dopo tale termine le banche sono chiamate a valutare se classificare le esposizioni in moratoria come «oggetto di concessione» (forborne) e, qualora successivamente a tale classificazione ricorrano i requisiti previsti dalle Linee Guida dell'EBA sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07 del 28 settembre 2016), procedere alla classificazione come esposizioni forborne non-performing, con le conseguenze che ne derivano (anche in termini di applicazione del calendar provisioning).
La classificazione come forborne non-performing di una impresa beneficiaria di una moratoria che sia stata già classificata come forborne, in base alle Linee guida EBA sulla definizione di default, potrebbe avvenire, tra le varie ipotesi previste:
i) qualora il posticipo dei pagamenti, escluso il periodo coperto dalle linee guida EBA (come chiarito con una specifica FAQ del 29 gennaio u.s.), abbia determinato una riduzione del valore atteso del finanziamento, rispetto al valore originario, sopra la soglia dell'1 per cento;
ii) in presenza di una seconda misura di concessione, quale, ad esempio, un ulteriore rinvio dei pagamenti.
Già con l'ultima proroga al 30 giugno 2021, prevista dalla legge di Bilancio 2021, le banche potrebbero procedere alla classificazione a forborne (qualora riscontrino uno stato di difficoltà del debitore) e, successivamente, alla verifica dei requisiti per valutare l'ulteriore classificazione a forborne non-performing.
Ciò premesso, si ribadisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sta valutando possibili interventi di rimodulazione della moratoria anche al fine di renderla compatibile con il quadro comunitario.
Analogamente si sta valutando anche la possibilità di proroga ed ottimizzazione degli interventi per la liquidità condotti attraverso le garanzie (Fondo centrale PMI e Garanzia Italia) nell'ambito degli spazi offerti dal quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea.