Nuova Sabatini, cumulabilità del credito di imposta

Posted on 11/11/2021 in Normativa by Assilea

Interrogazione presentata alla Camera dei deputati.

E' stata presentata alla Camera dei deputati un’interrogazione a firma dell’On. Cenni (PD, Comm. Agricoltura) in cui si chiedono al Governo chiarimenti relativamente alla possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali con altre agevolazioni.

 

Di seguito il testo dell’interrogazione.

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 – ha introdotto una nuova tipologia di incentivi fiscali, nella forma del credito d'imposta, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

   in particolare, il comma 192 del citato articolo 1 prevede che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

   tale cumulabilità è stata confermata anche dell'Agenzia delle entrate che ha sancito come il credito d'imposta in questione sia una misura di carattere generale che applicandosi alla generalità delle imprese non è inquadrabile come aiuto di Stato;

   le regioni avevano espressamente comunicato che tale credito di imposta, non avendo natura di aiuto di Stato, poteva essere cumulato con i contributi del Psr, autorizzando gli uffici a liquidare le domande di contributo;

   la posizione espressa dalle regioni era peraltro pienamente in linea con il tradizionale orientamento interpretativo adottato a livello ministeriale: la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2008, riguardante il cumulo del credito di imposta per la ricerca industriale e sviluppo precompetitivo introdotto dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 aveva infatti stabilito che «il credito d'imposta per le attività di ricerca industriale, che non costituisce aiuto di Stato per espressa valutazione della Commissione Europea, risulta dunque estraneo alle finalità dell'istituto del divieto di cumulo tra diversi aiuti di Stato»;

   in data 17 novembre 2020, la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha espresso un proprio parere interpretativo riguardo al cumulo delle misure sostegno agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Siciliana con altre agevolazioni nazionali;

   in tale documento, pur non costituendo aiuti di Stato, il credito d'imposta per gli investimenti costituirebbe un sostegno pubblico e, per l'effetto, il sostegno del Programma di sviluppo rurale, per le stesse spese ammissibili, potrà sì essere concesso in combinazione con il credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013;

   tale posizione impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato italiano introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo;

   tale indirizzo impegna inoltre gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi che, in una con le agevolazioni fiscali, avessero sorpassato i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno;

   se intendano adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi.

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