L’OIC ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto il trattamento contabile della rivalutazione dei beni da effettuare ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Per quanto riguarda i beni rivalutabili, si conferma l’esclusione dei beni utilizzati sulla base di contratti di leasing. Ma l’indicazione di maggior rilievo, che invece non era presente nella bozza per la consultazione, è rappresentata dalla presa di posizione esplicita dell’OIC in merito alla questione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati iscritti a Conto economico: il documento interpretativo n. 7 (§ 5) ammette, infatti, la rivalutazione, a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita, anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto economico. Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.