Disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali. Una circolare dell’Agenzia chiarisce le novità introdotte dal Dl Sostegni-bis.
In caso di fatture emesse nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali, la nota di variazione può essere emessa a partire dall’avvio delle procedure e non più alla loro conclusione. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni operative sulla disciplina delle note di variazione in diminuzione dell'imponibile o dell’imposta a seguito delle modifiche introdotte dal DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis).
Le novità - La circolare, che recepisce gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia, precisa che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non è preclusa al creditore che non si sia preventivamente insinuato nel passivo del debitore. Inoltre, stabilisce che la nota deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell'avvio della procedura concorsuale e che la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
Nel documento di prassi trovano spazio anche diversi esempi esplicativi sulle modalità con cui il cedente/prestatore può recuperare l’Iva relativa alle note di variazione regolarmente emesse tramite le liquidazioni periodiche o la dichiarazione.