L'ok dell'Ecofin al PNRR rende definitive le proroghe del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” a tutto il 2022.
Definitive le proroghe del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” a tutto il 2022, previste dalla legge di Bilancio 2021.
Questo quanto emerge dalla norma della legge di Bilancio 2021 (art.1, co.74, legge 178/2020) che condiziona l’efficacia delle proroghe in essa previste, riguardanti il Superbonus e i meccanismi alternativi della cessione del credito e dello sconto in fattura (di cui ai precedenti commi 66-72[1]), “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea”, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR.
La Commissione Europea, lo scorso 22 giugno 2021, ha già approvato il PNRR italiano adottando una proposta di decisione, che il Consiglio UE dovrà approvare entro le successive 4 settimane (20 luglio 2021) ed il cui via libera definitivo è atteso già nell’Ecofin convocato per domani, 13 luglio 2021.
Il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus si completa con l’intervento del DL 59/2021, definitivamente convertito nella legge 101/2021[2], che ha esteso l’agevolazione al 110% sino al:
Pertanto, con l’approvazione definitiva del PNRR da parte dell’Ecofin, i termini di vigenza del Superbonus e dei meccanismi della cessione del credito d’imposta e dello “sconto in fattura” sono quelli di seguito sintetizzati.
Beneficiari |
Termini Superbonus |
Termini Cessione del credito d’imposta/sconto in fattura |
Persone fisiche e altri soggetti (Onlus, AdV, etc) |
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 |
sino al 31 dicembre 2022(*) |
Condomìni “civilistici” |
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 |
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Mini-condomini in monoproprietà |
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022) |
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IACP |
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023) |
(*) Nei casi in cui il Superbonus è ammesso per le spese sostenute sino a tale data (cfr. art.121, co.7-bis, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020).
[1] Cfr. ANCE “Legge di Bilancio 2021 – Misure fiscali d’interesse” - ID n.43194 del 20 gennaio 2021.
[2] Cfr. ANCE “Conversione in legge del Decreto legge Fondo complementare – legge 101/2021” – ID n. 45454 del 7 luglio 2021.