Il Dlgs. 18 settembre 2024 n. 139 intende, con le disposizioni date, razionalizzazione l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Con il decreto legislativo 18 settembre 2024 n.139 sono state introdotte “disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”; il decreto è stato emanato in attuazione dell’art.10 della Legge delega 9 agosto 2023, n.111 ed è entrato in vigore il 3 ottobre 2024 ai sensi dell’art 11 dello stesso decreto; segnaliamo peraltro che le disposizioni in esso contenute hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data del 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art.9, comma 3, del decreto. Come previsto dai principi e dai criteri direttivi della citata legge delega fiscale, le nuove norme sono volte a:
• razionalizzare la disciplina dei singoli tributi;
• prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
• semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali, anche in considerazione della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
• ridurre e semplificare gli adempimenti e le modalità di pagamento dei tributi;
• rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente. In particolare, tra le novità introdotte, riteniamo utile evidenziare quelle relative all’imposta di registro contenute all’articolo 2 e che modificano il dPR n.131/1986.
Infatti, viene sostituito l’art. 23, c. 4,del dPR n.131/86 stabilendo che “Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati”; tale nuova formulazione, prevede quindi che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, sia legittimo applicare separatamente le aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia imputata ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Sempre in materia di imposta di registro con riguardo ai contratti preliminari viene sostituita la nota dell’art.10 della Tariffa, Parte I, del dPR n.131 prevedendo un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti (oggi invece tassati al 3%), non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo, in luogo quindi delle attuali aliquote differenziate; è stabilito infatti che «Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto…….., si applica l'aliquota dello 0,5 percento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
Con riguardo al sistema di autoliquidazione dell’imposta di registro, è previsto che l'Ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonchè la regolarità dei versamenti; nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell’imposta
versata nonchè della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata; se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. (all’art.41 del dpr n.131/86 viene aggiunto il comma 2-bis). Segnaliamo inoltre in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale che l’accesso alla consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale sarà consentito a chiunque, sulla base delle indicazioni contenute in un provvedimento che sarà adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, è stato ampliato il novero dei soggetti che, per finalità di pubblico interesse o per lo svolgimento di funzioni ausiliarie in ambito giurisdizionale, possono accedere con modalità telematiche alle banche dati ipotecaria e catastale in esenzione da tributi ed oneri. (Art.1, c. 5 ,del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81).