Registro titolari effettivi passa alla Corte di Giustizia UE

Posted on 07/11/2024 in Normativa by Assilea

il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Ue sei quesiti riguardanti la Direttiva antiriciclaggio, in relazione alla normativa italiana che disciplina le società fiduciarie.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sei quesiti pregiudiziali riguardanti l’interpretazione e la validità della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), in relazione alla normativa italiana che disciplina le società fiduciarie.

Ancora una volta il Registro dei Titolari Effettivi al centro di un “tira e molla” che rende incerta la sua piena operatività a distanza di un anno dalla prima sospensione del TAR del Lazio.

Il Registro è uno strumento fondamentale per le banche e le società di leasing nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Esso consente di identificare le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, possiedono o controllano una società o un’entità giuridica che si appresta a concludere un rapporto di finanziamento; tuttavia, la sua implementazione ha sollevato numerose questioni giuridiche che hanno visto coinvolto dapprima – come anzidetto - il T.A.R. del Lazio e successivamente il Consiglio di Stato che con recente ordinanza ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In particolare, le questioni pregiudiziali sollevate – per le quali è stato formulata istanza di trattazione accelerata della domanda – sono poste in relazione alla normativa italiana che disciplina le società fiduciarie; queste ultime, anche per il tramite delle Associazioni, avevano promosso il primo ricorso al TAR del Lazio.

Stante il rischio di eccessivi adempimenti per le suddette società fiduciarie ricorrenti, che potrebbero essere onerate da obblighi di comunicazione non legittimamente imposti, le questioni vengono poste nella misura in cui, sotto diversi profili, l’adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21, comma 3, del Dlgs 231/2007 può concretizzarsi in un pregiudizio derivante dalla pubblicazione di dati sensibili/riservati.

Non resta che attendere i prossimi sviluppi.

 

 

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