Assilea riassume quanto fatto per la realizzazione della riforma del sistema fiscale in Italia. Novità e passi ancora da fare.
La riforma fiscale iniziata con la legge delega 9 agosto 2023 n.111 introduce un cambiamento del sistema tributario italiano mirando a semplificare l’attuale sistema, a ridurre il carico fiscale sui cittadini e sulle imprese, a stimolare gli investimenti e le nuove assunzioni e a promuovere un rapporto più collaborativo, orientato al dialogo tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.
Ad oggi, in attuazione della suddetta delega, sono stati emanati quasi la totalità dei decreti legislativi previsti ed in particolare ricordiamo i seguenti in materia di: fiscalità internazionale (d.lgs. 27 dicembre 2023, n.209), primo modulo di riforma Irpef (d.lgs.n.216/2023), modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente ((d.lgs.n.219/2023), revisione del contenzioso tributario (d.lgs.n.220/2023), potenziamento del regime di adempimento collaborativo d.lgs.n.221/2023), razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (d.lgs. n.1/2024), accertamento tributario e concordato preventivo biennale (d.lgs. n.13/2024), riordino del settore dei giochi (d.lgs.n.41/2024), revisione del sistema sanzionatorio tributario (d.lgs.n.87/2024), riscossione (d.lgs.n.110/2024), disposizioni nazionali complementari al codice doganale (d.lgs.n.141/2024), e, da ultimo, razionalizzazione ell’imposta di registro, di bollo e alti tributi indiretti diversi dall’IVA (d.lgs. n.139/2024).
In particolare, tra le novità rilevanti si deve richiamare il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (d.lgs. n.221/2023) che è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:
a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2024 è stato emanato il codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti a tale regime; a tal fine, l’Agenzia delle entrate, prima di notificare una risposta sfavorevole ad un’istanza di interpello, ovvero prima di formalizzare qualsiasi altra posizione
contraria ad una comunicazione di rischio, deve invitare il contribuente ad un contraddittorio per illustrargli la propria posizione; fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate i rischi fiscali, tramite l’interpello.
Tra le altre norme introdotte ricordiamo quelle relative allo Statuto dei diritti del contribuente (d.lgs. 219/2023); da oggi non è più possibile applicare l’interpretazione analogica delle norme tributarie essendo stabilito che “le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati”.
E’ stato inoltre introdotto il c.d. il “principio del contraddittorio” prevedendo che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo a meno che non si tratti di atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
A tal fine, si segnala l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia, scelto e nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze per la durata di 4 anni.
Infine, in materia di sistema sanzionatorio tributario (d.lgs.n.87/2024) si evidenziano alcune nuove disposizioni di interesse per gli Enti locali; in primo luogo, in applicazione del principio di proporzionalità del carico sanzionatorio, il decreto ridetermina al ribasso la sanzione per tardivi o omessi pagamenti in materia di compensazione: la sanzione edittale passa dal 30% al 25%.
Si introduce inoltre l’ ipotesi di non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente con i documenti di prassi - riconducibili alle tipologie di a) circolari interpretative e applicative, b) consulenza giuridica, c) interpello, d) consultazione semplificata - provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
In attuazione del principio di proporzionalità, è prevista la possibilità di una riduzione della sanzione sino ad un quarto della misura edittale laddove vi sia una manifesta sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione applicabile e, per lo stesso motivo, in presenza di “circostanze di particolare gravità della violazione”, la sanzione può essere aumentata fino alla metà.
In conclusione, quindi, allo stato attuale, si attende l’emanazione del decreto legislativo sulla revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires) - di recente approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri - e che è diretto al raggiungimento di una maggiore equità attraverso la diminuzione del carico fiscale puntando alla semplificazione e razionalizzazione del tributo.