La Risoluzione 14/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il valore non esaustivo dell'elenco dei codici Ateco ammessi.
L'Agenzia delle Entrate ha risposto come la circolare 14/E (in allegato) ad alcuni quesiti posti da Confindustria Nautica circa l’applicazione della sospensione dei versamenti tributari e contributivi di cui all'’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e alla successiva Risoluzione n. 12/E della stessa Agenzia.
L'agenzia delle Entrate chiarisce che i codici ATECO indicati nella Risoluzione 12/E hanno valore indicativo e non esaustivo e che rientrano nell’ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti:
52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione
52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (inclusi i porti turistici)
52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
52.29.21 Intermediari dei trasporti
52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei
52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.
In allegato la Risoluzione