Un nuovo articolo sulla “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” è stato inserito nel Testo unico bancario per adeguare l’ordinamento alle disposizioni del Regolamento Benchmark europeo.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 207/2023 ha aggiunto al Testo Unico Bancario il nuovo articolo 118-bis, che riguarda la “Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento” per adeguare l’ordinamento giuridico italiano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark).
In base al nuovo art. 118-bis, le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti:
- _(comma 1) a pubblicare, anche per estratto, e a mantenere costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dal Regolamento Benchmark contenenti le azioni che gli intermediari intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, nonché a portare a conoscenza della clientela gli aggiornamenti di tali piani, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile;
- _(comma 2) a inserire nelle clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse indicizzati ad un parametro di riferimento monetario (nel leasing, il tasso leasing variabile) elementi che consentano di individuare, anche per rinvio ai sudetti piani, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- _(comma 3) al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, a comunicare al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse;
- _(comma 4) le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra tracciate sono inefficaci. In caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark e, ove non previsto, quello dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
I commi 2, 3 e 4 si applicano a tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB e si applicano a tutti i contratti di locazione finanziaria. Se il contratto di locazione finanziaria è stipulato con un consumatore, si applica anche il comma 1.
Infine, il nuovo art. 118-bis TUB chiarisce che nelle fattispecie da esso disciplinate (variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento) non si applica la disciplina prevista sulla “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” (art. 118 TUB), che come è noto vieta nei contratti di durata a tempo determinato come il leasing la modifica unilaterale delle clausole attinenti ai tassi di interesse praticati.