Indicazioni per i soggetti obbligati sull’applicazione degli obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali.
1. Premessa
Si osserva, anche a livello internazionale, l’adozione da parte dei prestatori di servizi di pagamento (infra PSP1 ) di modelli di business che si fondano sull’utilizzo dell’IBAN per fornire servizi alla clientela (cd. IBAN as a service – IBANaas) attraverso la generazione di IBAN virtuali (cd. vIBAN), che permettono di associare a un conto di pagamento (dotato di IBAN tradizionale, spesso definito come master account) un numero variabile di IBAN ulteriori. Si sono anche sviluppati modelli di business in cui vIBAN sono offerti da un PSP a un altro PSP, che a sua volta li mette a disposizione dei propri clienti per consentire loro di ricevere o disporre bonifici anche da e a favore di terzi2 ovvero che propongono la generazione di vIBAN con differenti codici Paese da associare a un unico master account. Per i profili antiriciclaggio il tema è rilevante perché la generazione di vIBAN, agendo sugli elementi informativi che compongono l’IBAN tradizionale3 , può indurre a interpretazioni errate di queste informazioni e fare insorgere possibili ostacoli nella tracciabilità dei flussi finanziari. Si determina, in concreto, una riduzione della capacità di tutti i soggetti obbligati di applicare in modo corretto ed efficace i presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), di intercettare operazioni anomale in sede di monitoraggio transazionale e, per le Autorità, una maggiore difficoltà nella ricostruzione delle operazioni sospette associate a vIBAN.
In prospettiva, la nuova Direttiva UE 2024/1640 (VI Direttiva AML) e il Regolamento UE 2024/1624 (Regolamento AML), pubblicati a giugno 2024, introducono una definizione di vIBAN4 , individuano alcuni presidi da adottare con riguardo a modelli di business particolarmente esposti al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (rischi ML/TF)5 e includono i vIBAN tra gli elementi identificativi dei rapporti da censire nei registri centralizzati dei conti bancari6 . Per comprendere e approfondire la diffusione del fenomeno sul mercato italiano, le modalità di offerta, gli scenari d’uso e la qualità dei presidi antiriciclaggio che gli intermediari adottano, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (‘UIF’), con il supporto dell’Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio della Banca d’Italia (‘SNA’), ha effettuato nel 2023 una campagna di verifiche ispettive e a distanza. La presente comunicazione illustra gli esiti degli approfondimenti condotti sul tema dall’UIF e dall’Unità SNA (par. 2), descrive il contenuto del rapporto sugli IBAN virtuali dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) del maggio 2024 (par. 3)7 , e fornisce indicazioni di vigilanza ai PSP vigilati che intendono prestare servizi basati sugli IBAN virtuali (par. 4). Infine, la comunicazione invita tutti i soggetti obbligati a tenere conto, nelle attività di monitoraggio transazionale, dell’eventuale presenza di indicatori distintivi funzionali a individuare la natura virtuale dell’IBAN, inseriti dai PSP che li hanno generati....continua a leggere la notizia