UIF: indicazioni su rischio illeciti connessi all’emergenza

Posted on 17/04/2020 in Normativa by UIF

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) - l’Autorità diintelligence finanziaria con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - e Banca d’Italia hanno emesso una comunicazione nella quale hanno richiamato l’attenzione degli operatori bancari e finanziari sui rischi di condotte illecite connessi all’emergenza sanitaria in corso e, conseguentemente, sulla necessità di regolare e integrare nel modo più efficace i loro presidi antiriciclaggio.

Assilea segnala che, in particolare, l’UIF ha individuato tre differenti aree di rischio, suggerendo ai soggetti obbligati conseguenti cautele, specialmente nell’esecuzione delle attività di adeguata verifica.

La prima area di rischio è stata individuata nelle forniture e nei servizi connessi alla gestione e al contrasto del virus. In tal senso, l’Associaizone richiama l’evidenziazione dei pericoli legati all’offerta e alla commercializzazionedi prodotti, come gli apparecchi elettromedicali, che potrebbero in realtà essere inesistenti, o contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti, nonché i rischi derivanti da attività svolte in tale ambito da operatori senza esperienza nel settore o in settori analoghi o appartenenti a settori differenti. Altre ipotesi corruttive sono  legate ad affidamenti per l’approvvigionamento di forniture e di servizi.

Una seconda area di rischio è stata individuata dalla UIF nell’infiltrazione criminale nel tessuto imprenditoriale attraverso autonome organizzazioni o l’acquisizione di organizzazioni già esistenti mediante strumenti eterogenei, inclusa l’usura. In questa prospettiva, sarà importante verificare gli assetti proprietari e le più recenti operazioni aziendali e societarie (anomali trasferimenti di partecipazioni, anomale garanzie rilasciate o ricevute, smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato, ad esempio mediante subentro in precedenti contratti di leasing), nonché l’origine dei fondi e le effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni. Inoltre, occorrerà verificare la fase di accesso al credito garantito dallo Stato, nella quale possono verificarsi condotte fraudolente da parte di chi non sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa (ad es., reati di mendacio bancario, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato), nonché la fase di utilizzo delle risorse disponibili, durante la quale potrebbe alterarsi l’originaria destinazione dei flussi finanziari, realizzandosi malversazioni a danno dello Stato o attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari, o ancora destinandosi tali flussi verso Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

La terza area di rischioè stata individuata nelle attività a distanza, in particolare on-line. In quest’ottica, oltre al pericolo di truffe legate alla compravendita di beni inesistenti o contraffatti o a prezzi sproporzionati, si è evidenziato il rischio di reati informatici a danno di singoli utenti o di imprese, rischio che naturalmente si estende anche ai soggetti finanziatori.Al riguardo, assumeranno centralità le informazioni inerenti all’origine e alla destinazione dei fondi.

In conclusione, l’UIF ha invitato i soggetti obbligati a profondere un impegno particolare nell’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio, a richiamare nei campi descrittivi delle loro segnalazioni e comunicazioni la connessione con l’emergenza COVID-19, nonché a sensibilizzare i dipendenti e gli operatori coinvolti.

In allegato la comunciazione.

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