L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia attenziona gli enti creditizi in merito ai depositi russi e bielorussi e fornisce indicazioni in merito.
Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere alla UIF informazioni in merito ai depositi russi e bielorussi ai sensi dell'articolo 5-octies, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dell'articolo 1-septvicies, lettere a) e b), del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche.
Tali informazioni devono essere trasmesse con due comunicazioni distinte, contenenti rispettivamente:
Il primo invio delle due comunicazioni potrà essere effettuato a partire dal 20 aprile 2022 e dovrà essere completato entro il successivo 27 maggio. Nel predetto intervallo temporale dovranno essere inviate le comunicazioni di cui alla lett. a) riferite al 25 febbraio 2022 e quelle di cui alla lett. b) riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2022.
Le modalità operative per la realizzazione e trasmissione delle comunicazioni sono riportate nel Comunicato della UIF del 24 marzo 2022; la descrizione dei dati da fornire per ciascuna comunicazione è riportata nell'apposito schema segnaletico. Alcuni file di esempio delle comunicazioni sono disponibili nella presente pagina, nella sezione "Comunicati e documentazione di supporto".
NORMATIVA DI RIFERIMENTO