Ventilatori polmonari a noleggio nel regime IVA di favore

Posted on 13/04/2021 in Normativa by Assilea

Assilea con la Circolare Fiscale n. 11/2021 segnala l'orientamento dell’Agenzia delle Entrate.

Assilea comunica che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello, la n. 218 del 26 marzo 2021, riguardante la possibilità per una SpA - incaricata dalla Regione di provvedere all’approvvigionamento delle attrezzature funzionali per il contenimento del COVID-19 - di fare ricorso a forniture di ventilatori polmonari mediante la formula del noleggio con il regime IVA di favore introdotto dal c.d. Decreto Rilancio (art. 124 del d.l. n.34/2020).

Infatti ricordiamo  che dal 19 maggio 2020  è stata modificata la Tabella A, Parte II bis allegata al dPR n.633/72, in materia di IVA  stabilendo -  con l’aggiunta del numero 1 ter.1 - che sono soggette all’aliquota IVA del 5% le cessioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 di alcuni beni  tassativamente elencati per il contenimento Covid; rientrano  tra tali beni, a titolo esemplificativo,  oltre ai ventilatori polmonari per la terapia intensiva e subintensiva, altresì il monitor multiparametrico anche da trasporto, le pompe infusionali per farmaci e le pompe peristaltiche per nutrizione enterale, i tubi endotracheali, i caschi per ventilazione a pressione positiva continua, le maschere per la ventilazione non invasiva, i sistemi di aspirazione, gli umidificatori, i laringoscopi ecc.; inoltre il  medesimo articolo 124 ha previsto, in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020, il riconoscimento a dette cessioni di un trattamento di maggior favore consistente nell’introduzione di un regime di esenzione da IVA.

Ora nella risposta in esame  l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche alle forniture di tali apparecchiature medicali effettuate con la formula del noleggio entro il 31 dicembre 2020, si applica il regime di esenzione con diritto alla detrazione, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soggette ad aliquota IVA nella misura del 5%.

Nella stessa risposta ad interpello l’Agenzia ha inoltre sottolineato che  il momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l'aliquota ridotta del 5%, coincide con il momento di effettuazione dell'operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.

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