L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello concernente il requisito della “novità” del bene oggetto di investimento ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0.
L'Agenzia delle Entrate a risposto ad un quesito relativo all'acquisto di un bene nuovo concernente il requisito della “novità” del bene oggetto di investimento ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0.
L’istante è una società che ha avviato il collaudo degli impianti e la sua produzione nel 2022, a seguito di ritardi dovuti al periodo emergenziale della pandemia.
La società finanziaria del gruppo aveva infatti acquistato un macchinario per l’Istante nel 2020, concedendolo in comodato gratuito prima dell’inizio dei lavori di costruzione del capannone. Questo acquisto era fondamentale per avviare l’attività dell’Istante, poiché il costo elevato del macchinario avrebbe reso difficile l’acquisizione durante il periodo di emergenza. L’Istante ha chiarito che, per errore, nell’istanza di interpello era stato indicato il nome di un’altra società del gruppo come acquirente del macchinario.
Nel 2021, quando i lavori dello stabilimento lo hanno permesso, il macchinario è stato consegnato e collaudato ad installazione completata nel 2022. Dopo un periodo di avviamento, nel 2023, la società finanziaria del gruppo ha venduto il macchinario a un’altra società, che lo ha integrato con i propri sistemi informativi aziendali per sfruttare le agevolazioni fiscali dell’Industria 4.0. Inoltre, l’istante ha sottolineato che durante questo periodo (dal 2021 al 2023) ha utilizzato il macchinario in virtù del contratto di comodato gratuito di cui sopra.
A tal proposito, l’Istante ha chiesto se, ai fini della fruizione del Credito d’imposta Transizione 4.0, il macchinario possa essere considerato come “bene nuovo”, dato che è stata l’unica utilizzatrice.
In risposta, l’AdE ha specificato che:
Risposta Agenzia delle Enbt