Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il DM del MiMS contenente le modalità attuative per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale. Missione 2, del PNRR.
Il provvedimento, che reca le modalità attuative per gli interventi di cui alla Missione 2 Componente 2, Investimento 3.3 del PNRR, “Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale”, per il quale sono disponibili risorse per 230 milioni di euro, si compone dei seguenti 7 articoli:
- Art. 1 – Reca le finalità dell’investimento, ovvero lo sviluppo di una sperimentazione relativa all’idrogeno per il trasporto stradale attraverso lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti, nonché di associare a questa sperimentazione uno sviluppo di produzione e uso di idrogeno.
- Art. 2 – Dispone che l’assegnazione delle risorse sia stabilita con decreto della Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali. Stabilisce inoltre che i finanziamenti per la realizzazione delle stazioni di rifornimento siano concessi nel limite del 50% del costo.
- Art. 3 – Definisce i criteri per la localizzazione delle stazioni di rifornimento e per la selezione delle proposte progettuali, stabilendo che siano considerate prioritarie le aree strategiche per i trasporti stradali pesanti. Sono individuate come prioritarie le esigenze di aree quali l’asse del Brennero, il corridoio est-ovest da Torino a Trieste, i corridoi delle reti Ten-T, l’ambito territoriale di riferimento dei servizi di TPL o TPR co materiale rotabile alimentato a idrogeno e l’ambito delle hydrogen valleys. Spetta al MIMS provvedere alla valutazione e selezione delle proposte.
- Art. 4 – Reca le indicazioni relative alle procedure per la presentazione delle proposte progettuali e per la valutazione e la selezione delle istanze, stabilendo che per le prime debba essere emanato dal MIMS l’apposito provvedimento attuativo.
- Art. 5 - Dispone che con successivo decreto direttoriale siano stabilite le modalità di utilizzo ed erogazione delle risorse e che il monitoraggio delle forniture avvenga con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR.
- Art. 6 – Descrive gli obblighi di monitoraggio e messa a disposizione dei dati delle sperimentazioni prevedendo che lo sviluppo delle attività dettagliate nella proposta progettuale debba essere condotto nel rispetto dei piani di monitoraggio intermedi e finali dell'investimento. Prevede, inoltre, che la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza e la Direzione generale per le strade e le autostrade, predispongano a partire dal 2024, con cadenza annuale, un rapporto tecnico sull’attuazione degli investimenti e degli aspetti rilevanti della sperimentazione con specifico riguardo alle analisi energetiche, ai costi di gestione e agli impatti di natura ambientale. Stabilisce, in ultimo, che con decreto del Ministero delle Infrastrutture saranno stabilite le modalità e le frequenze di trasmissione dei dati relativi al monitoraggio fisico ed economico dell’intervento.
- Art. 7 – Reca l’efficacia del provvedimento e stabilisce che ne acquisisca a seguito dell’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.
Provvedimento