ABI illustra il decreto Liquidità in vigore da oggi

Posted on 09/04/2020 in Normativa by ABI

ART. 1 - (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia

Covid-19, SACE concede - fino al 31 dicembre 2020 - garanzie in favore di banche,

istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del

credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

 

Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono

destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi

professionisti titolari di partita IVA).

 

 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, fermo

restando che le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere

coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.

Inoltre, l’impresa beneficiaria:

- alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle

imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;

- alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea;

 

L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve assumere l’impegno:

- per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa

appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel

2020;

- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

 

 Tipologia della garanzia

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla

normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre

nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente

decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.

Sulle obbligazioni di SACE lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita,

incondizionata, irrevocabile.

 

 Finanziamenti ammissibili

Sono coperti dalla garanzia SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di

durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un

preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore

tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla

dichiarazione fiscale;

- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal

bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.

 

La Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale

viene richiesta la garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti

del soggetto beneficiario risulta superiore all’ammontare delle esposizioni detenute alla data

di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni delle esposizioni

intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell’entrata

in vigore di questo decreto legge.

 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale,

investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività

imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal

rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

 

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento

coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca

per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato

e attestato dal rappresentante legale della stessa Banca. Il minor costo dei finanziamenti

coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato

richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia,

come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il

costo effettivamente applicato al l'impresa.

 

 Percentuali di copertura

La percentuale massima di garanzia è pari al:

- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in

Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5

miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di

copertura si fa riferimento al valore – comunicato dall’impresa alla Banca - del fatturato in

Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base

consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo.

 

 Commissioni di garanzia

Le commissioni annuali dovute dalle imprese alla Sace per il rilascio della garanzia sono le

seguenti:

- per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base

durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto

anno;

- per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle PMI: 50 punti base durante

il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base

durante il quarto, quinto e sesto anno.

 

 Procedura per l’accesso alla garanzia

È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese

con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5

miliardi di euro.

 

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, il rilascio della

copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro

dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE.

 

Con l’emanazione di tale decreto possono essere altresì elevate le percentuali di copertura

fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello previsto per la tipologia di

operazione, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo

all’impresa beneficiaria indicati nella decisione.

 

In allegato la circolare completa.

 

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