Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto il 4 maggio, in videoconferenza, alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del decreto liquidità
Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto il 4 maggio, in videoconferenza, alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del decreto liquidità, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Audizione del 4 maggio 2020
Decreto legge Liquidità - 8 aprile 2020. Potenziamento del fondo di garanzia PMI
L’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.
L’articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – quanto era stato fatto dal MISE in merito all’articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l’impianto e parte dei contenuti.
In particolare, al comma 1 sono confermate le seguenti misure, già previste nel decreto-legge n. 18/2020:
Il comma 1 implementa poi talune misure transitorie e straordinarie già introdotte dall’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020, estendendone l’applicazione – come sopra detto - fino al 31 dicembre 2020. In particolare:
Alcune novità erano state introdotte, e sono oggi confermate, anche con riferimento al Microcredito:
Andando ad analizzare le principali novità introdotte, invece, con l'articolo 13 del DL Liquidità, si segnala in generale:
Tra le novità introdotte dall’articolo 13, assume particolare rilievo la linea di credito relativa a finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 25.000 euro, garantiti al 100% dallo Stato, sia in garanzia diretta che in riassicurazione (anziché l’80% per la garanzia diretta e il 90% per la riassicurazione, come invece previsto nell’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020). Tali finanziamenti hanno una durata massima pari a sei anni e l’inizio del rimborso del capitale non può avvenire prima di due anni dall'erogazione.
A tale tipologia di finanziamenti è applicato un tasso di interesse calmierato che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, non può essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato dello 0,20%. L’accesso a tale linea di credito viene peraltro consentito senza alcuna applicazione del modello di valutazione del merito creditizio e può essere erogato dal soggetto finanziatore automaticamente, senza attendere l'autorizzazione del Fondo.
Un'altra importante linea di credito prevista dall'articolo 13 del DL Liquidità è quella che prevede, in favore delle PMI fino a 3.200.000 di fatturato, una garanzia dello Stato al 90% che, cumulata con le garanzie rilasciate da confidi o altri soggetti abilitati, può raggiungere il 100% di garanzia fino a 800.000 euro di prestito erogato.
Infine, per tutte le linee di credito fino a 5 milioni di euro, con il DL Liquidità è stata innalzata la percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, con durata fino a 72 mesi.
In generale, l’importo totale dei finanziamenti garantiti dallo Stato non può superare i limiti consentiti dalla nuova disciplina sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 (State Aid temporary framework della Commissione europea), vale a dire:
Ricordo, infine, che la garanzia viene ora concessa anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 nonché ai soggetti che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L.), le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, Reg. UE n. 575/2013 (art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c)).
Sono, in ogni caso, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Interessante è anche l’introduzione, al comma 2, di un’operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard and Poor’s.
Per consentire l’operatività della misura, il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato per 1.729 milioni di euro per l’anno 2020. Un ulteriore rifinanziamento verrà effettuato con i prossimi decreti del Governo con l'obiettivo di arrivare entro la fine dell'anno a 7 miliardi di euro.