COVID19, Dl liquidità: audizione Patuanelli alla Camera

Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto il 4 maggio, in videoconferenza, alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del decreto liquidità

COVID19, Dl liquidità: audizione Patuanelli alla Camera

Il Ministro Stefano Patuanelli è intervenuto il 4 maggio, in videoconferenza, alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del decreto liquidità, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Testo dell'intervento del Ministro

 Audizione del 4 maggio 2020

Decreto legge Liquidità - 8 aprile 2020. Potenziamento del fondo di garanzia PMI

L’articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

L’articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) – quanto era stato fatto dal MISE in merito all’articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l’impianto e parte dei contenuti.

In particolare, al comma 1 sono confermate le seguenti misure, già previste nel decreto-legge n. 18/2020:

  • l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;
  • l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa;
  • l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% del debito residuo;
  • il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;
  • l’eliminazione della cauzione (300 Euro) per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite ;
  • la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
  • l’elevazione al 50% della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

Il comma 1 implementa poi talune misure transitorie e straordinarie già introdotte dall’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020, estendendone l’applicazione – come sopra detto - fino al 31 dicembre 2020. In particolare:

  • l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80% al 90% dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L’ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato;
  • l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90% al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia. Le percentuali di copertura del Fondo per gli interventi in garanzia e riassicurazione sono comunque elevati fino ai limiti massini previsti dalla disciplina ordinaria (rispettivamente 80% e 90%), nelle more dell’autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati;
  • il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di Euro;
  • Le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa;
  • la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Alcune novità erano state introdotte, e sono oggi confermate, anche con riferimento al Microcredito:

  • È stata infatti prevista la garanzia gratuita all’80% del Fondo anche per gli operatori di microcredito, affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80% e senza valutazione).
  • È stato elevato da 25 mila euro a 40 mila euro l’importo massimo delle operazioni di micro credito.

Andando ad analizzare le principali novità introdotte, invece, con l'articolo 13 del DL Liquidità,  si segnala in generale:

  • l’ammissione al fondo non solo per le PMI ma anche per le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti);
  • l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle misure di accantonamento del Fondo – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria (l’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020 prevedeva invece, per l’accesso alla garanzia, l’applicazione di uno dei due moduli - il modulo economico-finanziario – previsti in via ordinaria dal modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni Operative del Fondo, approvate con D.M. 12 febbraio 2019, escludendo l’applicazione del modulo andamentale).
  • La concessione della garanzia anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla data della richiesta accesso, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

Tra le novità introdotte dall’articolo 13, assume particolare rilievo la linea di credito relativa a finanziamenti fino al 25% del fatturato e comunque fino a 25.000 euro, garantiti al 100% dallo Stato, sia in garanzia diretta che in riassicurazione (anziché l’80% per la garanzia diretta e il 90% per la riassicurazione, come invece previsto nell’abrogato articolo 49 del D.L. n. 18/2020). Tali finanziamenti hanno una durata massima pari a sei anni e l’inizio del rimborso del capitale non può avvenire prima di due anni dall'erogazione.

A tale tipologia di finanziamenti è applicato un tasso di interesse calmierato che tiene conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione e, comunque, non può essere superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato dello 0,20%. L’accesso a tale linea di credito viene peraltro consentito senza alcuna applicazione del modello di valutazione del merito creditizio e può essere erogato dal soggetto finanziatore automaticamente, senza attendere l'autorizzazione del Fondo.

Un'altra importante linea di credito prevista dall'articolo 13 del DL Liquidità è quella che prevede, in favore delle PMI fino a 3.200.000 di fatturato, una garanzia dello Stato al 90% che, cumulata con le garanzie rilasciate da confidi o altri soggetti abilitati, può raggiungere il 100% di garanzia fino a 800.000 euro di prestito erogato.

Infine, per tutte le linee di credito fino a 5 milioni di euro, con il DL Liquidità è stata innalzata la percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, con durata fino a 72 mesi.

In generale, l’importo totale dei finanziamenti garantiti dallo Stato non può superare i limiti consentiti dalla nuova disciplina sugli aiuti di Stato per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 (State Aid temporary framework della Commissione europea), vale a dire:

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno (costi del capitale di esercizio e di investimento) nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese mid-cap.

Ricordo, infine, che la garanzia viene ora concessa anche a favore di beneficiari finali (PMI) che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 nonché ai soggetti che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, purché, al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L.), le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, Reg. UE n. 575/2013 (art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c)).

Sono, in ogni caso, escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Interessante è anche l’introduzione, al comma 2, di un’operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal finanziatore/richiedente la garanzia, sulla base dei suoi modelli interni, non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard and Poor’s.

Per consentire l’operatività della misura, il Fondo di garanzia PMI è stato rifinanziato per 1.729 milioni di euro per l’anno 2020. Un ulteriore rifinanziamento verrà effettuato con i prossimi decreti del Governo con l'obiettivo di arrivare entro la fine dell'anno a 7 miliardi di euro.