E‑bike in leasing nei piani di welfare: l’AdE chiarisce
L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale delle e‑bike in leasing nei piani di welfare: IVA non detraibile, benefit esente da IRPEF e costi deducibili ai fini IRES.
L’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di welfare aziendale e mobilità sostenibile con la Risposta a interpello n. 41/2026, un documento molto atteso da imprese e consulenti. Al centro dell’attenzione ci sono le e‑bike acquistate in leasing dal datore di lavoro e messe a disposizione dei dipendenti come benefit non monetario. Un tema che incrocia sostenibilità, fringe benefit e fiscalità, e che richiedeva un chiarimento ufficiale.
Il caso: e‑bike come fringe benefit, con uso promiscuo
La società che ha presentato l’interpello intende introdurre un piano di welfare piuttosto innovativo: fornire ai dipendenti a tempo indeterminato una bicicletta elettrica in uso promiscuo, coprendo il costo base del leasing e lasciando al dipendente solo eventuali costi aggiuntivi (come la scelta di un modello superiore o le spese di manutenzione).
Per rendere il progetto coerente con gli obiettivi di mobilità sostenibile, l’azienda prevede anche un impegno minimo: utilizzare l’e‑bike per almeno il 30% degli spostamenti casa‑lavoro.
Da qui i dubbi: come trattare questi costi ai fini IVA? E come qualificare il benefit ai fini IRPEF, IRES e IRAP?
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate
IVA: niente detrazione forfettaria e attenzione all’uso
Sul fronte IVA, l’Agenzia è molto chiara: la detrazione forfettaria del 40%, prevista per i veicoli a motore, non si applica alle e‑bike. Sono infatti considerate beni diversi dai mezzi di trasporto tradizionali.
La detraibilità dipende quindi dall’uso:
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uso esclusivamente aziendale → IVA detraibile secondo le regole ordinarie
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uso come welfare aziendale → la messa a disposizione gratuita è fuori campo IVA, quindi niente detrazione
In pratica, se l’e‑bike diventa un benefit, l’IVA sul leasing resta integralmente a carico dell’azienda.
IRPEF: benefit escluso dal reddito, ma senza negoziazioni
Sul piano delle imposte dirette, l’Agenzia riconosce che il servizio rientra tra le prestazioni di utilità sociale. Questo significa che il valore del benefit può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente, a una condizione fondamentale: il dipendente deve accettare il servizio così com’è, senza possibilità di modificarne le caratteristiche, salvo la scelta del momento di utilizzo.
È un punto cruciale: se il benefit diventa “negoziabile”, rischia di perdere l’esenzione.
IRES: costi deducibili anche nel welfare
Per l’IRES, la posizione dell’Agenzia è favorevole:
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se l’e‑bike è usata solo per l’attività aziendale, i costi sono integralmente deducibili
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se è concessa come welfare, i costi sono comunque deducibili, perché rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale
Un segnale importante per le imprese che vogliono investire in benefit sostenibili.
IRAP: deducibilità limitata
Diverso il discorso per l’IRAP, dove la normativa è più rigida:
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uso aziendale → costi deducibili dal valore della produzione
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uso come welfare → costi non deducibili, perché considerati costi del personale
È l’unico ambito in cui il piano di welfare risulta penalizzato.
In sintesi
La Risposta n. 41/2026 offre un quadro chiaro e, per molti aspetti, favorevole alle imprese che vogliono introdurre e‑bike nei propri piani di welfare:
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IVA: detrazione solo se l’uso è aziendale
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IRPEF: benefit esente se non negoziabile
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IRES: costi deducibili anche nel welfare
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IRAP: deducibilità solo per uso aziendale
Un chiarimento che aiuta le aziende a progettare piani di welfare più sostenibili e fiscalmente corretti, in linea con le nuove esigenze di mobilità dei lavoratori.