Leasing, nuovo regolamento IVASS su classe di merito veicoli
Concernente le informazioni aggiuntive dell’attestato di sinistralità pregressa, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale. Le clausole sulla leasing.
L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 58 concernente le informazioni aggiuntive dell’attestato di sinistralità pregressa, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale.
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all’esercizio del ramo 10 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Con riferimento al leasing, articolo 10, lettere e) ed f), si prevede che:
- nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sai acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi.
- nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine non inferiore a dodici mesi sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato.
Si attende la pubblicazione del Regolamento in Gazzetta Ufficiale.
In allegato il Regolamento.