In Commissione Finanze la risposta del Sottosegretario al MEF Villarosa all’interrogazione 5-04106 Centemero sui chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
Di seguito il testo integrale della risposta del Sottosegretario al MEF Villarosa.
L'Onorevole interrogante fa riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019 (di seguito anche «sentenza Lexitor»), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha reso una interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE concernente il credito al consumo, che dispone che «Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
La Corte ha stabilito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». L'Onorevole interrogante auspica l'adozione immediata di «iniziative normative che chiariscano pro futuro l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa».
In proposito si rappresenta, preliminarmente, che in Italia, l'articolo 16 della menzionata direttiva è stato recepito con l'articolo 125-sexies, t.u.b., che al comma 1 dispone che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vista residua del contratto». Ai sensi dell'articolo 125-sexies, t.u.b., secondo l'unanime lettura, il diritto alla riduzione alla quota degli interessi e dei costi è legato al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato. Pertanto, in caso di estinzione anticipata del contratto non sono oggetto di riduzione del costo totale del credito (non vengono in altri termini restituiti dall'intermediario) i cosiddetti costi up-front (indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, ad esempio i costi di istruttoria della pratica) mentre sono oggetto di riduzione del costo totale i cosiddetti costi recurring (quali ad esempio gli interessi), per un importo commisurato alla vita residua del credito.
La Corte di Giustizia sembrerebbe invece ritenere che ai fini della riduzione del costo del credito cui ha diritto il consumatore sono considerate non solo le spese recurring, ma altresì quelle up-front.
A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor è in corso una analisi sugli effetti della stessa nell'ordinamento italiano.
Si registrano già talune posizioni:
Le differenti posizioni, sopra descritte, costituiscono una esemplificazione dell'ampiezza del dibattito in corso e delle questioni in esame. Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato.