Credito ai consumatori alla luce della sentenza Lexitor
In Commissione Finanze la risposta del Sottosegretario al MEF Villarosa all’interrogazione 5-04106 Centemero sui chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
Di seguito il testo integrale della risposta del Sottosegretario al MEF Villarosa.
L'Onorevole interrogante fa riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019 (di seguito anche «sentenza Lexitor»), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha reso una interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE concernente il credito al consumo, che dispone che «Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
La Corte ha stabilito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». L'Onorevole interrogante auspica l'adozione immediata di «iniziative normative che chiariscano pro futuro l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa».
In proposito si rappresenta, preliminarmente, che in Italia, l'articolo 16 della menzionata direttiva è stato recepito con l'articolo 125-sexies, t.u.b., che al comma 1 dispone che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vista residua del contratto». Ai sensi dell'articolo 125-sexies, t.u.b., secondo l'unanime lettura, il diritto alla riduzione alla quota degli interessi e dei costi è legato al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato. Pertanto, in caso di estinzione anticipata del contratto non sono oggetto di riduzione del costo totale del credito (non vengono in altri termini restituiti dall'intermediario) i cosiddetti costi up-front (indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, ad esempio i costi di istruttoria della pratica) mentre sono oggetto di riduzione del costo totale i cosiddetti costi recurring (quali ad esempio gli interessi), per un importo commisurato alla vita residua del credito.
La Corte di Giustizia sembrerebbe invece ritenere che ai fini della riduzione del costo del credito cui ha diritto il consumatore sono considerate non solo le spese recurring, ma altresì quelle up-front.
A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor è in corso una analisi sugli effetti della stessa nell'ordinamento italiano.
Si registrano già talune posizioni:
- in data 6 dicembre 2019 Banca d'Italia ha deliberato una comunicazione agli intermediari, con la quale invita gli intermediari ad allinearsi nelle loro prassi e schemi contrattuali al quadro normativo delineatosi, includendo nella riduzione tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte; la Banca d'Italia estende le proprie aspettative anche al caso dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di contratti già in essere, precisando che il criterio di calcolo del rimborso è rimesso al prudente apprezzamento dell'intermediario, fermo restando che deve trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata del contratto;
- a seguito della pubblicazione della sentenza, il Collegio di Coordinamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, avanti il quale si discute la quasi totalità del contenzioso relativo alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con decisione dell'11 dicembre 2019 ha ritenuto di applicare al caso rinviato al suo esame, relativo ad contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente nel 2018, la disposizione della direttiva come integrata dalla sentenza della CGUE; il collegio ha considerato possibile la cosiddetta interpretazione conforme dell'articolo 125-sexies, t.u.b., anche ricorrendo all'integrazione giudiziale secondo equità (articolo 1374 c.c.) con riferimento alla quantificazione della quota di costi up-front ripetibile;
- riguardo ai primi pronunciamenti della giurisprudenza di merito, risultano una sentenza del Giudice di Pace di Savona a favore dell'applicabilità immediata della pronuncia Lexitor, mentre altre due del Tribunale di Napoli e una del Tribunale di Monza hanno ritenuto che non sia applicabile nei rapporti tra privati vista la natura non self-executing della direttiva 2008/48/CE.
Le differenti posizioni, sopra descritte, costituiscono una esemplificazione dell'ampiezza del dibattito in corso e delle questioni in esame. Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato.