IMU e risoluzione del contratto di Leasing
IMU due orientamenti opposti della Cassazione per la locazione finanziaria. Vediamo l'esame delle sentenze.
La questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU in relazione ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, cui peraltro non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene, è stata oggetto di numerose sentenze, sia di legittimità che di merito; in particolare si ricorda che la sezione quinta della Corte di Cassazione ha, nel 2019, emesso due decisioni a breve distanza di tempo l’una dall’altra ma di orientamento completamente opposto. L’art. 1, c. 743, della legge n.160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2020 - ex articolo 9 del decreto legislativo n.23/2011 - stabilisce infatti che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Pertanto, con una prima sentenza, la n.13793/2019, la suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale "Il D.lgs. n.23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna dà parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore".
Con la seconda pronuncia, la n.19166/2019, la Cassazione ha stabilito invece che "per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di effettiva riconsegna del bene alla società concedente, di talché soggetto passivo Imu rimane l'utilizzatore sino alla data di redazione del verbale di consegna del bene concesso in leasing". L’evidente contrasto giurisprudenziale - presente altresì nella numerosa giurisprudenza di merito - è stato successivamente superato dall'intervento di due ulteriori decisioni della Cassazione che hanno confermato l'orientamento della citata sentenza n.13793 secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing il contratto cessa, e, quindi, il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell'obbligo di corrispondere il tributo relativo all'immobile da parte della società di locazione finanziaria (n.5249/2019 e n.29973/2019). Tuttavia, nonostante la conferma del suddetto orientamento, segnaliamo che proprio a causa dell’obiettiva incertezza normativa, la stessa Corte di Cassazione in due sentenze - del 20 aprile 2023, n.10733 e del 5 settembre 2022, n. 26057 - ha affrontato anche la questione della spettanza o meno delle sanzioni per le violazioni commesse dalle società di leasing in riferimento ai casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria senza rilascio dell’immobile, stabilendo che a seguito della normativa seguente non sono dovute le sanzioni.
In entrambe le decisioni la suprema Corte richiama infatti:
- l’articolo 8 del decreto legislativo n.546/92 che dispone che “la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la
violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce";
- in modo analogo, il d.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, c.2, che stabilisce che "non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono";
- inoltre, la Cass. Sez.5, Ordinanza n.15866 del 08/06/2021 che prevede che "In tema di sanzioni amministrative per la violazione di obblighi tributari, l'assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in epoca precedente l'avviso di accertamento costituisce presupposto per l'esistenza di una condizione di incertezza nell'interpretazione delle norme violate".