Abi: accordo quadro per sospensione mutui a enti locali

L'accordo dell'Associazione Bancaria Italiana prevede la sospensione della quota capitale dei mutui per gli Enti Locali dal 21 marzo al 31 dicembre 2025, con linee guida per banche aderenti.

Abi: accordo quadro per sospensione mutui a enti locali

Un nuovo accordo quadro sulla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui agli Enti locali è stato firmato dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, con il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, e il Presidente dell’Unione Province d’Italia, Pasquale Gandolfi. L’obiettivo è di continuare a sostenere gli Enti Locali in considerazione delle difficoltà generate dall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, del gas e dei carburanti.

L’accordo definisce le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti possono procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti Locali, in scadenza dal 21 marzo 2025, data di sottoscrizione dell’intesa, fino al 31 dicembre 2025 incluso.

Secondo quanto previsto dall’accordo ABI-ANCI-UPI, il periodo di sospensione è di 12 mesi, con conseguente estensione del piano di ammortamento originario per un periodo pari alla durata della moratoria. Per quanto riguarda gli interessi sul capitale sospeso, questi vanno corrisposti alla banca alle scadenze originarie.

I finanziamenti oggetto di sospensione devono avere le seguenti caratteristiche: essere stipulati secondo la forma tecnica del mutuo; essere intestati agli Enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico; il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti; non devono essere stati concessi in base a leggi speciali; devono essere in corso di ammortamento; non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Al momento di presentazione della domanda, gli Enti Locali non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione mafiosa o similare. Sono inoltre esclusi dalla misura gli Enti morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato al momento della presentazione della domanda.

Le domande di sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 9 maggio 2025. Resta comunque ferma la possibilità per la banca aderente di offrire, nella propria autonomia, condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo, fermi restando i limiti disposti dal quadro normativo-regolamentare di riferimento.