Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sulle misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato con l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde.
Il Decreto composto da 11 articoli, introduce l’obbligo di esibire, a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza) il Green Pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Di seguito sintesi per punti:
o Ambito applicativo – Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche nonché al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territori nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;
o Obblighi del datore di lavoro – I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto dell’obbligo di Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.
o Controlli – Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;
o Sanzioni – Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
o Ambito applicativo – Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio il possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privato. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.
o Obblighi del datore di lavoro – I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto dell’obbligo di Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.
o Controlli – Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni.
o Sanzioni – I lavoratori sprovvisti della certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Inoltre, con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema Sportivo Nazionale, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.