DL Green Pass Lavoratori obbligatorio dal 15 ottobre

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sulle misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato con l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde.

DL Green Pass Lavoratori obbligatorio dal 15 ottobre

Il Decreto composto da 11 articoli, introduce l’obbligo di esibire, a partire dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza) il Green Pass ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Di seguito sintesi per punti:

  • Art. 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 ambito lavorativo pubblico)

o   Ambito applicativo – Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche nonché al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale,  ai  fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito  del  territori nazionale, in cui il predetto  personale  svolge  l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale;

o   Obblighi del datore di lavoro – I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto dell’obbligo di Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

o   Controlli – Sono i datori di lavoro ad essere tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;

o   Sanzioni – Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di sospensione. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

  • Art. 2 (Impiego delle certificazioni verdi negli uffici giudiziari) ­– Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, Il personale amministrativo e i magistrati sono tenuti, per l’accesso agli uffici giudiziari, al possesso e all’esibizione delle Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ai soggetti esterni all’amministrazione della Giustizia.
  • Art 3 (Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)

o   Ambito applicativo – Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio il possesso del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro privato. Tale disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni. Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

o   Obblighi del datore di lavoro – I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto dell’obbligo di Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

o   Controlli Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato dipendente sono i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni.

o   Sanzioni – I lavoratori sprovvisti della certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

  • Art. 4 (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi) – Prevede l’obbligo alle farmacie di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo è per quelle farmacie che sono nelle condizioni di aderire al protocollo. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
  • Art 5 (Durata delle certificazioni verdi COVID) – Stabilisce che le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute sono valide ai fini dell’ottenimento della certificazione verde. Inoltre, sancisce che le certificazioni verdi COVID-19 attestano anche l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale. In aggiunta è disposto che la certificazione verde diventa valida immediatamente dopo la somministrazione del vaccino e non più 15 giorni dopo. In ultimo, è stabilito che a tutti coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde COVID-19.
  • Art 6 (Misure urgenti per lo sport) – Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. Grazie al riversamento al Fondo unico, in particolare, si destinano specifiche le risorse che potranno essere utilizzate a:
    • sostenere la maternità delle atlete non professioniste,
    • garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore
    • incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport.

Inoltre, con il riversamento al Fondo per il rilancio del Sistema Sportivo Nazionale, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

  • Art. 7 (Contact center Green pass) – Si stanziano risorse aggiuntive per potenziare la struttura, ponendola alle dipendenze del Ministero della Salute. 
  • Art. 8 (Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative) – Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
  • Gli articoli 9, 10 e 11 recano rispettivamente le disposizioni di coordinamento, le disposizioni finanziarie e l’entrata in vigore.

 

Testo del provvedimento