Provvedimento Bankitalia su dati personali ABF

Provvedimento Bankitalia su dati personali nell’attività ABF, con nuove regole su trattamento, sicurezza e limiti d’uso delle informazioni dei ricorrenti.

Provvedimento Bankitalia su dati personali ABF

La Banca d’Italia ha adottato un provvedimento che disciplina in modo organico il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito delle attività di supporto all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La norma definisce tipologie di dati trattati, operazioni consentite, misure di sicurezza e presidi organizzativi, integrando espressamente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie correlate nelle attività amministrative e di analisi.

Il regolamento copre tre aree operative:

  • Gestione dei dati dei componenti dei collegi ABF: informazioni relative a nomina, rinnovo, decadenza e revoca.

  • Gestione dei dati contenuti nei fascicoli dei ricorsi: documentazione trasmessa dalle parti, che può includere anche categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati, trattati esclusivamente se indispensabili alla risoluzione della controversia.

  • Analisi della documentazione tramite strumenti avanzati: utilizzo di sistemi di ricerca evoluta, IA e tecnologie correlate per supportare le attività istruttorie.

Le decisioni destinate alla pubblicazione sono previamente anonimizzate, in conformità ai principi di minimizzazione e proporzionalità.

Il provvedimento introduce una disciplina specifica sull’impiego dell’IA, circoscrivendone ruolo e finalità. I sistemi possono essere utilizzati per:

  • Analisi preliminare della ricevibilità dei ricorsi: estrazione automatica di elementi chiave (date, importi, intermediari), verifica di eventuali precedenti ricorsi dello stesso soggetto verso il medesimo intermediario per prevenire il bis in idem.

  • Individuazione degli orientamenti dei collegi ABF: analisi delle decisioni anonimizzate, clustering semantico delle controversie, identificazione delle decisioni rappresentative e di quelle divergenti.

  • Ricerca dei precedenti e supporto alle relazioni tecniche: analisi della documentazione dei ricorsi dell’ultimo decennio per individuare casi analoghi e facilitare la predisposizione delle relazioni istruttorie.

  • Monitoraggio del contenzioso e supporto alla vigilanza: rilevazione di trend territoriali e temporali, individuazione di fattispecie ricorrenti o emergenti, produzione di analisi aggregate utilizzabili anche per le attività di vigilanza e tutela della clientela.

La Banca d’Italia chiarisce che tali strumenti hanno funzione preliminare, ausiliaria e accessoria: non sostituiscono la valutazione umana e non producono decisioni automatizzate. Per questo motivo non sono classificabili come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’AI Act, poiché non influenzano materialmente il processo decisionale e non effettuano profilazione o predizione dei comportamenti.

Il provvedimento prevede un insieme articolato di presidi di sicurezza:

  • Limitazione degli accessi ai soli soggetti autorizzati.

  • Registrazione dei log delle operazioni.

  • Backup periodici e crittografia dei dati.

  • Verifiche annuali dei privilegi di accesso.

  • Formazione specifica degli operatori sull’utilizzo dei sistemi di IA.

  • Assenza di connessioni verso l’esterno per gli applicativi di analisi tramite IA.

  • Supervisione multidisciplinare dei modelli, con monitoraggio continuo di qualità, accuratezza, aggiornamento e riaddestramento.

Queste misure garantiscono che il trattamento avvenga nel rispetto dei principi di sicurezza, integrità e riservatezza, riducendo i rischi connessi all’utilizzo di tecnologie avanzate.

Il provvedimento rappresenta un passo significativo nella regolamentazione dell’uso dell’IA nelle attività amministrative della Banca d’Italia, assicurando un equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela dei diritti degli interessati e rispetto del quadro normativo europeo. L’ABF potrà beneficiare di strumenti avanzati di analisi e monitoraggio, mantenendo al centro la valutazione umana e la piena responsabilità decisionale dei collegi.

Provvedimento