Leasing e beni 4.0: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il credito d’imposta 4.0 spetta all’impresa utilizzatrice del bene in leasing, con decorrenza da messa in funzione e interconnessione e nel rispetto della facoltà di riscatto.

Leasing e beni 4.0: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito negli anni un quadro interpretativo molto preciso sul trattamento dei beni 4.0 acquisiti tramite leasing ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati. Gli interpelli e le circolari hanno consolidato principi che oggi rappresentano un riferimento operativo essenziale per imprese e operatori del leasing.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il beneficiario del credito è sempre l’utilizzatore del bene, cioè l’impresa locataria. La società di leasing, pur essendo proprietaria del bene, non può fruire del credito.

Questo principio è stato ribadito in numerosi interpelli, che hanno chiarito la piena ammissibilità del leasing come forma di acquisizione dei beni 4.0.

Il credito d’imposta matura solo quando il bene è:
  • messo in funzione,

  • interconnesso ai sistemi aziendali.

La proprietà del bene in capo al locatore non ostacola la fruizione del credito. L’interconnessione può avvenire anche successivamente alla consegna, senza perdita del diritto.

Per essere considerato “acquisito” ai fini dell’agevolazione, il bene deve essere oggetto di un contratto di leasing con facoltà di riscatto. Gli interpelli chiariscono che:

  • senza riscatto, il bene non è agevolabile;

  • il riscatto deve essere previsto contrattualmente, anche se esercitato solo al termine.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • è agevolabile solo la quota capitale dei canoni di leasing;

  • la quota interessi e gli oneri accessori non rientrano nel costo agevolabile;

  • il costo agevolabile è quello sostenuto dal locatore, ma il credito spetta all’utilizzatore.

Gli interpelli confermano che la documentazione deve includere:

  • contratto di leasing,

  • verbale di consegna,

  • attestazione di messa in funzione,

  • evidenze dell’interconnessione,

  • perizia tecnica che certifichi caratteristiche 4.0 e interconnessione.

La perizia può essere acquisita anche dopo l’interconnessione, purché entro i termini previsti.

L’Agenzia ha chiarito anche situazioni operative complesse:

  • beni consegnati ma non ancora interconnessi;

  • interconnessione in stabilimenti diversi;

  • leasing operativo (non agevolabile);

  • sostituzione del bene durante il contratto 

Implicazioni operative per imprese e operatori leasing

  • Coordinare consegna, messa in funzione e interconnessione.

  • Verificare la presenza della facoltà di riscatto.

  • Predisporre una documentazione tecnica completa.

  • Pianificare la perizia e le evidenze digitali.

  • Supportare il cliente nella corretta fruizione del credito.

Le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate rendono il leasing uno strumento pienamente compatibile con il credito d’imposta 4.0. La chiarezza dei requisiti — beneficiario, interconnessione, riscatto, quota capitale — consente alle imprese di programmare gli investimenti con maggiore sicurezza e agli operatori di leasing di offrire un supporto tecnico e documentale di alto livello.

Approfondimenti sul tema sul sito dell'AdE

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