E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia) recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.
L’art. 11 introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare:
A questo riguardo vengono dunque modificate/integrate alcune delle definizioni del Decreto Antiriciclaggio, in primis quella di Paesi terzi ad Alto Rischio che non saranno più solo quelli individuati dall'Unione Europea, ma potranno essere designati anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Decreto, conferendo maggiore flessibilità e tempestività all'azione preventiva.
Infine, la lettera i) dell’art. 11 detta un’integrazione all’articolo 27, comma 5-bis del Decreto Antiriciclaggio, in tema di condizioni per ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo a un intermediario bancario o finanziario che è parte di un gruppo, aggiungendo la seguente condizione2: “le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo devono prevedere idonei presidi per mitigare i rischi geografici associati ai Paesi che presentano un grado di rischio più alto”.