Il decreto Economia introduce modifiche all'antiriciclaggio

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il decreto Economia introduce modifiche all'antiriciclaggio

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 30 giugno 2025, n. 149, il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia) recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”. 

L’art. 11 introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare: 

  • Contrasto al finanziamento del terrorismo. Viene integrato il D. Lgs. 109/2007, per cui il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) sarà il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti del Terzo settore e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti tali enti. 
  • Antiriciclaggio. Viene integrato il D. Lgs. 231/2007 innanzi tutto prevedendo l’inclusione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa tra i rischi da monitorare; è previsto che il CSF dovrà svolgere un’analisi triennale di tale rischio, condividendone i risultati con tutti i soggetti tenuti a svolgere i dovuti controlli- 

A questo riguardo vengono dunque modificate/integrate alcune delle definizioni del Decreto Antiriciclaggio, in primis quella di Paesi terzi ad Alto Rischio che non saranno più solo quelli individuati dall'Unione Europea, ma potranno essere designati anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Decreto, conferendo maggiore flessibilità e tempestività all'azione preventiva.

Infine, la lettera i) dell’art. 11  detta un’integrazione all’articolo 27, comma 5-bis del Decreto Antiriciclaggio, in tema di condizioni per ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo a un intermediario bancario o finanziario che è parte di un gruppo, aggiungendo la seguente condizione2: “le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo devono prevedere idonei presidi per mitigare i rischi geografici associati ai Paesi che presentano un grado di rischio più alto”.