MIMS: in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle modalità di erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco veicoli delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte al REN e all'albo autotrasportatori.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 18 novembre 2021 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI recante la disciplina per le modalità di erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco veicolare destinati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Il provvedimento - in vigore dal 15 dicembre 2021 – destina risorse per le seguenti tipologie di investimenti:
Gli investimenti – il cui importo massimo ammissibile per ciascuna impresa, onnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti, non può superare euro 550.000 - sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all’art. 7, comma 2.
Rileva inoltre la specifica previsione in base alla quale i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Al fine di evitare il superamento delle soglie di intensità massime di aiuto previste dal regolamento sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014) è esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche - incluse quelle concesse a titolo dei minimis – che insistano sulle medesime tipologie di investimenti e i medesimi costi ammissibili.