Il Dl Aiuti ter è in Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato nella GU di venerdì 23 settembre il Dl con ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

Il Dl Aiuti ter è in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto legge Aiuti-ter è indirizzato, come i due decreti lo hanno preceduto, a contrastare gli effetti del caro energia e del caro gas sulle imprese e sulle famiglie.

Si compone di 44 articoli, due allegati ed è suddiviso in cinque capi.

Nello specifico:

  • Capo I - Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
  • Capo II - Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali
  • Capo III - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
  • Capo IV - Ulteriori disposizioni urgenti
  • Capo V – Disposizioni finanziarie e finali

Il Decreto, che è entrato in vigore sabato 24 settembre, verrà convertito in legge dal nuovo Parlamento, convocato per la prima seduta il 13 ottobre prossimo. Il termine ultimo per la conversione in legge è il 23 novembre 2022.

Di seguito una sintetica analisi dei contenuti.

 

 

CAPO I – Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

  • Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) – Prevede, tra le altre cose, che venga riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Dispone altresì che venga riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il comma 2 reca, inoltre, la definizione di “impresa a forte consumo di gas”, mentre i commi 3 e 4 sono dedicati ai contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta riconosciuti, rispettivamente, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Vengono poi riportate disposizioni relative alla fruizione dei suddetti crediti.
  • Articolo 2 (Estensione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) – Riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il medesimo contributo è altresì riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Definisce, poi, le modalità di fruizione dei crediti.
  • Articolo 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia) – Prevede, in particolare, che, al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A. siano concesse a titolo gratuito nel rispetto delle previsioni in materia di regime “de minimis” e ai pertinenti regolamenti "de minimis” o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell’erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, si prevede che i soggetti finanziatori debbano indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. Dispone, inoltre, che, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite le predette garanzie, l’ammontare garantito del finanziamento si possa elevare fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000.
  • Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) – Prevede, in particolare, che, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL e gas naturale usato per autotrazione, vengano rimodulate. Prevede altresì che per lo stesso periodo di tempo l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia stabilita nella misura del 5%.
  • Articolo 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali) – Prevede che il contributo straordinario di cui all’art. 25, comma 2, del Dl Energia, riconosciuto agli enti locali per garantire la continuità sei servizi erogati, sia incrementato per l'anno 2022, di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Dispone altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provveda con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  • Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale) – Reca disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale incrementando di 100 milioni il fondo istituito dall’art. 9 del Dl Aiuti bis per il riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo 2021, per l’aumento dei costi sostenuti nel terzo quadrimestre 2022 per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Inoltre, con decreto del MIMS, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione. Per finalità di semplificazione, le procedure di cui sopra possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel Fondo di cui al comma 1 per l’incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022. Eventuali risorse residue a seguito del riparto possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
  • Articolo 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport) – Incrementa di 50 milioni per il 2022 le risorse del Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Demanda inoltre a un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di modalità e termini di erogazione dei contributi.
  • Articolo 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore) – Prevede che, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022 per il riconoscimento di n contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021. Prevede altresì l’istituzione di un fondo – con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022 – per il riconoscimento di un contributo straordinario volto a sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale. Le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Da ultimo, specifica che i suddetti contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, tuttavia sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale accumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
  • Articolo 9 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) – Prevede che le disposizioni volte a favorire la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione di cui all’art. 5 del DL Aiuti (50/2022) si applichino alle istanze presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
  • Articolo 10 (Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale) – Prevede che il Ministero dell’interno utilizzi direttamente o affidi in concessione i beni demaniali o a qualunque titolo ad esso in uso per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR, Missione 2, previo accordo con il MiTE. Inoltre, si dispone che il Ministero dell’interno e i terzi concessionari di tali beni possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno di cui al Dlgs 199/2021 (attuativo della direttiva RED II) anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Viene disposto, infine, che tali beni siano di diritto superfici e aree idonee, e quindi assoggettati alle rispettive procedure autorizzative.
  • Articolo 11 (Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura) – Autorizza la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione assegnazione delle risorse.
  • Articolo 12 (Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti) - Incrementa di 10 milioni per il 2022 il fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti.
  • Articolo 13 (Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie) – Prevede che, al fine di fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, sia incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il contributo per il mantenimento di scuole elementari parificate.
  • Articolo 14 (Disposizioni per il sostegno del settore dell'autotrasporto) – Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, l’articolo istituisce un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
  • Articolo 15 (Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato) – Concede agli istituti di patronato un contributo una tantum di 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, per la compensazione dei costi sostenuti per il pagamento di utenze di energia elettrica e gas. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
  • Articolo 16 (Procedure di prevenzione incendi) – Riduce da 60 a 30 giorni il termine per la verifica del Comando dei VVFF per la prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell’installazione impianti FV e solari termini sulle coperture e sulle facciate di edifici, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio.
  • Articolo 17 (Adeguamento dell’importo massimo dei finanziamenti garantiti) – Innalza da 35 a 63 mila euro il tetto massimo del finanziamento garantito dall’ISMEA in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici.

CAPO II- Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

  • Articolo 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) – Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, riconosce automaticamente, per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro purché questi abbiano una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.
  • Articolo 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)  In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l’INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità una tantum.
  • Articolo 20 (Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi) – Incrementa di 150 euro l’indennità una tantum prevista dal DL Aiuti (50/2022) per i lavoratori autonomi, a condizione che nel periodo di imposta 2021 non abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
  • Articolo 21 (Recupero prestazioni indebite) – Dispone che le attività di recupero delle prestazioni indebite correlato alla verifica annuale svolta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sulle situazioni reddituali dei pensionati relative al periodo di imposta 2019 debbano essere avviate entro il 31 dicembre 2023.

CAPO III – Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

SEZIONE I – Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale

  • Articolo 22 (Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) – Prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal programma nazionale per la gestione dei rifiuti costituiscano interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e introduce disposizioni per l’accelerazione dell’iter relativo a tali infrastrutture. Inoltre, prevede l’istituzione presso il MiTE dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
  • Articolo 23 (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici) – Prevede che in caso di richiesta autorizzazione per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il Comune pubblichi l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti non sia possibile l’autorizzazione deve avvenire all’esito di una procedura valutativa trasparente.
  • Articolo 24 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia) – Reca misure urgenti per il sostegno alla siderurgia. Nello specifico, l’articolo dispone che, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate, la società costituita da Invitalia atta a finalizzare la gestione di un impianto per la produzione del preridotto direct reduced iron è individuata come soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell’impianto per la produzione del reduced iron, con derivazione dell’idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili. L’articolo assegna, inoltre, risorse pari ad 1 miliardo di euro ad Invitalia per portare avanti questo progetto e prevede che la stessa, assicuri l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica.

SEZIONE II – Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università

  • Articolo 25 (Nuove misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) – Stabilisce misure atte ad attuare il PNRR per quanto concerne gli alloggi e le residenze per studenti universitari. Nello specifico dispone, tra le altre cose, che al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, sia istituito di un fondo denominato “Fondo per l’housing universitario”, con una dotazione pari a 660 milioni di euro a valere sulla M4C1-1.7 del PNRR. Stabilisce, inoltre, che alle agevolazioni accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni AFAM o con gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici altri soggetti sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il MUR.

SEZIONE III – Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione

  • Articolo 26 (Misure per la riforma degli istituti tecnici) – Dispone che, tramite regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sia messa in atto la revisione dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti tecnici, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale. L’obiettivo è quindi quello di adeguare i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale e dall’ Industria 4.0.
  • Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali) – Dispone la riforma dell’assetto ordinamentale dei percorsi degli istituti professionali. Lo scopo è quello di adeguare i curricula degli istituti professionali alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, in linea con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un’ottica di promozione e sviluppo dell’innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale “Industria 4.0” e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale e dall’ Industria 4.0. Prevede, tra le altre, l’emanazione di linee guida da parte del Ministero dell’Istruzione per la definizione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione, coerentemente con gli obiettivi UE in materia.
  • Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale) – Prevede che, nell’ambito dell’attuazione della Misura 4C1 del PNRR «Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’università - Riforma 1.1 – Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, riducendo il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell’offerta formativa territoriale e nell’acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, sia istituito presso il Ministero dell’istruzione l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore. Prevede, inoltre, che l’Osservatorio sia composto da 15 esperti dell’istruzione tecnica e professionale nominati con Decreto del Ministro dell’Istruzione, individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative.

SEZIONE IV – Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

  • Articolo 29 (Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili) – Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio del 28 luglio 2022 (Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili) si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati dal PNRR. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi considerano come importo preassegnato a ciascun intervento l’ammontare di risorse pari al 15% dell’importo già assegnato dal predetto provvedimento. Inoltre, la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per l’accertamento delle risorse al bilancio e, qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo, l’Amministrazione finanziatrice provvede all’annullamento della preassegnazione o della domanda di accesso. Da ultimo, nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna Amministrazione finanziatrice può rimodulare la preassegnazione di contributo, tenendo comunque conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi della RGS.
  • Articolo 30 (Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici) – Stabilisce che, fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell’ambito degli interventi del PNRR per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, nonché dei carburanti e dell’energia.
  • Articolo 31 (Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico) – Stabilisce che, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal PNRR, il Ministero dello sviluppo economico – quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi – è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house. Agli oneri, nel limite massimo di 1,5 milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 43 del presente decreto.
  • Articolo 32 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) – Stabilisce che, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti pubblici mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. Inoltre, i soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze.
  • Articolo 33 (Disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria) – Reca una serie di disposizioni volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati. In particolare, vengono apportate modifiche al D. Lgs. 160/2006 disponendo, tra le altre cose, relativamente al concorso, che con decreto del Ministero della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici e che possano esservi ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni. Elimina invece le disposizioni in base alle quale avevano la possibilità di accedere al concorso i laureati in medicina al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche o il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi di non meno di due anni presso le scuole di specializzazione. La norma prevede altresì che i professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso siano esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall’attività didattica.
  • Articolo 34 (Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate) – Dispone che il finanziamento previsto in attuazione del PNRR, Missione 5, Componente 3 Investimento 1, sub investimento 1.2, per il consolidamento delle farmacie rurali sussidiate possa essere concesso anche alle farmacie che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con meno di 3 mila abitanti collocati al di fuori del perimetro delle aree interne. All’nere derivante, pari a 28 milioni per l’anno 2022 in favore dell’Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027.

CAPO IV – Ulteriori misure urgenti

  • Articolo 35 (Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina) – Autorizza il MEF a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dell’Italia al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina, per un importo massimo di 700 milioni dfi euro per il 2022.
  • Articolo 36 (Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale) – Aumenta di 15 milioni (da 13 a 28) le risorse destinate ai centri di assistenza fiscale ai sensi del DL 36/2022 (PNRR-bis), art. 49.
  • Articolo 37 (Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi) - Reca una serie di modifiche alla disciplina relativa alle delocalizzazioni e alle cessazioni di attività di imprese non in crisi, introdotta nella scorsa Legge di Bilancio (L.234/2021), tra cui:
    • Prevede che siano nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.  
    • Estende a 120 giorni le tempistiche per la discussione con le rappresentanze sindacali del piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche, alla presenza di rappresentanti delle Regioni interessate, del Ministero del Lavoro, del Ministero dello Sviluppo economico e dell’ANPAL.
    • Prevede che, in caso di mancata sottoscrizione del suddetto piano da parte del datore di lavoro, sia tenuto a pagare con una maggiorazione del 500% il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 92/2012, ovvero una somma pari a tre volte il 41% del massimale mensile dell’ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. È dunque abrogata la precedente previsione in tale fattispecie. In caso invece di sottoscrizione, il datore è tenuto alla comunicazione mensile dello stato di attuazione alle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie. Il datore di lavoro è infine tenuto a dare dichiarazione in caso di mancata presentazione del piano o di mancato raggiungimento dell’accordo sindacale.
    • Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative.
    • In caso di cessazione dell’attività o riduzione di oltre il 40 per cento del personale, il datore di lavoro sia tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività negli ultimi 10 anni. Fino alla completa restituzione, al datore di lavoro non sono concesse nuove sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili.
    • Le disposizioni dell’articolo si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non già concluse.
  • Articolo 38 (Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo) – Posticipa al 31 ottobre 2022 il termine per l’invio della richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito di imposta R&S.
  • Articolo 39 (Clausola sociale per l’affidamento dei servizi museali) – Prevede che nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della Cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, come descritti dall’Art. 117 del Dlgs 42/2004, si applica la previsione dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione dei contratti collettivi di settore, ai sensi dell’art. 50 Dlgs 50/2016.
  • Articolo 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese) – Proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9-ter, comma 5, del Dl Ristori (Dl n. 137/2020) che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili quali dehors e pedane in spazi aperti da parte di esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
  • Articolo 41 (Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C(2020)3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)) – L’articolo introduce alcune modifiche al DL 457/1997 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti in materia di registro delle navi adibite a navigazione internazionale nel quale sono iscritte le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, nonché tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché alcune navi individuate dalla disposizione che svolgono attività considerate assimilate al trasporto marittimo. Le modifiche intervengono anche in materia di rilascio dell’autorizzazione al Registro. Si stabilisce poi che le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell’UE o del SEE possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il 50% delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. Inoltre la disposizione inserisce nel Decreto legge citato una serie di articoli volti all’adempimento della decisione C(2020)3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione europea in materia, tra le altre cose, di estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri, quota minima di navi iscritte, proventi ammissibili, noleggio a tempo o a viaggio di navi, locazione di navi a scafo nudo e conformità agli orientamenti marittimi.

CAPO V – Disposizioni finanziarie e finali

  • ART. 42 (Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) – Prevede che i proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 15-bis del Dl Sostegni-ter recante il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.740 milioni di euro. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’economia, eventuali maggiori entrate rispetto all’importo indicato sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF, per essere destinate prioritariamente alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto; tali risorse eccedenti possono altresì essere finalizzate, con i medesimi provvedimenti, a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
  • Articolo 43 (Disposizioni finanziarie) – Reca le disposizioni finanziarie e le coperture per l’implementazione delle misure di cui al provvedimento.
  • Articolo 44 (Entrata in vigore) – Dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sia presentato alle Camere per la conversione in legge.

    Testo del Decreto