Codici tributo disponibili per ottenere il credito d'imposta
Contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Disponibile il codice tributo per chi ha scelto l’utilizzo del credito di imposta.
Pronto il codice tributo per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Con la risoluzione n. 24/E di oggi, inoltre, l’Agenzia istituisce i codici tributo per permettere la restituzione del contributo ricevuto tramite bonifico oppure utilizzato in compensazione, nel caso in cui questo sia risultato in tutto o parzialmente non spettante.
I codici tributo – Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è istituito il codice tributo “6941” (“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”). La risoluzione n. 24/E pubblicata oggi istituisce anche tre codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).
Come verificare l’effettivo riconoscimento del credito – C’è tempo fino al 28 maggio 2021 per richiedere online il bonus a fondo perduto previsto dal Dl n. 41/2021 (Decreto Sostegni). Una volta presentata la domanda, in caso di esito positivo successivo alle ordinarie verifiche, il sistema dell’Agenzia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento come credito d’imposta (nel caso di tale scelta). La consultazione dell’esito potrà essere fatta nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.