Fringe Benefit e Veicoli Aziendali: le novità dall'AdE
Pubblicate le nuove regole fiscali per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali. In evidenza i vantaggi per l’elettrico e le implicazioni per i contratti in essere.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Circolare n. 10/E, chiarendo i profili fiscali legati alla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali ai dipendenti, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Le novità riguardano, in particolare, la determinazione forfetaria del reddito da lavoro dipendente nei casi in cui il datore di lavoro metta a disposizione autoveicoli, motocicli o ciclomotori per un utilizzo misto (lavorativo e personale).
Forfait chilometrico al posto del “valore normale”
La principale innovazione consiste nell’introduzione di un criterio forfetario per la quantificazione del beneficio, in deroga al tradizionale “valore normale” di cui all’art. 51, comma 3, TUIR. Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati a partire da tale data, si applicano le seguenti aliquote di tassazione:
- 50% del valore corrispondente a una percorrenza annua di 15.000 km, calcolato secondo le tabelle ACI del costo chilometrico di esercizio;
- Riduzione al 10% per veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- Riduzione al 20% per i veicoli ibridi plug-in.
In pratica, viene ridotto l’importo da assoggettare a tassazione, incentivando così – indirettamente – l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, coerentemente con la spinta verso la transizione ecologica.
Veicoli esclusi e disciplina generale
Per i veicoli che non rientrano nelle categorie agevolate, resta in vigore la disciplina ordinaria. In tal caso, il valore del fringe benefit è determinato sulla base del valore normale, ma limitatamente alla componente riferibile all’uso personale del veicolo da parte del dipendente.
Contratti prorogati: quale disciplina applicare?
Un punto importante chiarito dalla Circolare riguarda i contratti prorogati: se il contratto di concessione in uso promiscuo viene prorogato oltre il 1° gennaio 2025, continua ad applicarsi la disciplina in vigore al momento della sottoscrizione dell’accordo originario, purché i requisiti di legge siano rispettati alla data della stipula iniziale.
In sostanza, la proroga non comporta una nuova determinazione fiscale, garantendo stabilità e certezza ai rapporti contrattuali già in essere.
Riassegnazioni: attenzione al momento del nuovo contratto
Diversa, invece, la fattispecie in cui il veicolo venga riassegnato a un diverso dipendente. In questi casi, trattandosi di una nuova assegnazione, la disciplina fiscale da applicare sarà quella vigente al momento della stipula del nuovo contratto. Di conseguenza, eventuali condizioni più favorevoli (o più onerose) si applicheranno in base al contesto normativo aggiornato.