TAR LAZIO, NESSUN ACCORDO RESTRITTIVO DEL MERCATO AUTO
Annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 27497 del 20.12.2018: "non si comprende come i dati scambiati potessero rilevare per la determinazione di piani marketing”.
Con sentenze gemelle del 24.11.2020, il TAR del Lazio (Sezione Prima) ha annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 27497 del 20.12.2018, con il quale aveva deliberato che le principali società finanziare di gruppi automobilisti (captive banks), anche con la collaborazione di Assofin - Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare - e Assilea - Associazione italiana leasing e noleggio - avevano adottato un’intesa volta a distorcere le dinamiche concorrenziali nell’ambito della vendita di automobili. Assilea era stata sanzionata marginalmente con il pagamento della somma di euro 11.694,00.
Secondo la tesi dell’AGCM gli elementi di una intesa ai danni del mercato dovrebbero rintracciarsi nella diffusione sul mercato delle statistiche “stipulato” e “outstanding”, divulgazione che avrebbe favorito il coordinamento tra le captive banks e del quale Assilea era consapevole.
L’Associazione, rappresentata dall'avvocato Fausto Caronna, ha impugnato detto provvedimento sanzionatorio sostenendone l’illegittimità per l’omessa considerazione della struttura, del ruolo e delle attività svolte dalla stessa Assilea, che avevano avuto ad oggetto solo statistiche aggregate e anonime, e mai dati previsionali, e per l’inesistenza di un’intesa restrittiva del mercato.
Dopo aver disposto la trattazione congiunta di tutti i ricorsi proposti avverso lo stesso provvedimento anche dalle società interessate, il TAR ha preliminarmente contestato ad AGCM la non tempestività delle contestazioni a danno del diritto di difesa, nonché una fase preistruttoria del procedimento che si è protratta “irragionevolmente” per anni.
Quindi, l’organo di giustizia amministrativa ha accolto il ricorso di Assilea poiché l’Autorità Garante “ha omesso di analizzare le dinamiche di tale mercato e (…) così facendo, è rimasta totalmente indimostrata, perché non oggetto di approfondimento istruttorio, la capacità, anche solo in via ipotetica e potenziale, delle condotte delle captive banks di determinare una restrizione della concorrenza”.
In particolare , al punto 13.4.2. della sentenza, si legge che il provvedimento sanzionatorio “non indica come lo scambio di informazioni posto in essere dalle banche captive - che riguardava elementi caratteristici dei prodotti finanziari quali il TAN - minimo, medio e massimo, il TAEG, il tasso applicato ai concessionari (…) - fosse idoneo a produrre una restrizione della concorrenza rispetto al processo di determinazione del prezzo di vendita degli autoveicoli da parte delle società attive nella vendita degli autoveicoli”. In sostanza, ancora al punto 13.4.8., “se il volume di produzione auto è definito a priori dalla casa madre e recepito nei budgets delle captive banks ai fini delle proprie politiche commerciali, non si comprende come i dati scambiati dalle captive banks potessero rilevare anche per la determinazione dei piani marketing delle case automobilistiche”. (…) Sicché rimane totalmente indimostrata l’affermazione secondo cui l’operato delle captive banks era in grado di produrre effetti distorsivi sul mercato della vendita di auto tramite il finanziamento”.
Assilea esprime piena soddisfazione per l’esito del giudizio in commento, il quale, sia pur a distanza di oltre tre anni, conferma finalmente la piena legittimità dell’operato dell’Associazione, che è del resto improntato al rigoroso rispetto della normativa a tutela della concorrenza in aderenza al programma di compliance antitrust, di cui l’Associazione si è dotata da prima dello stesso avvio dell’istruttoria dell’AGCM poi sfociata nel provvedimento annullato.