Assilea, Nuova Definizione Default: quale impatto nelle CR
Assilea prosegue l'itinerario di approfondimento della nuova Definizione di Default ponendo il focus sull'impatto sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi.
Banca d’Italia in data 28 dicembre 2020 ha pubblicato, a beneficio di tutto il sistema finanziario, una comunicazione e chiarimenti sulle implicazioni della nuova definizione di default entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2021 sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi.
Tale nuova definizione viene applicata sia dalle banche che dagli intermediari finanziari facenti parte di gruppi bancari (cfr. ns. articolo del 30 dicembre 2020) e, come noto, va ad incidere sulle modalità di calcolo ai fini della classificazione di un’esposizione in past due (c.d. “scaduto o sconfinato deteriorato”) agendo in particolare sull’abbassamento delle soglie di rilevanza (“materiality threshold”) al superamento delle quali parte il conteggio dei 90 gg continuativi di scaduto. Introduce, inoltre, parametri quantitativi di riferimento che, se superati, implicano una classificazione in UTP (unlikely to pay, cioè inadempienze probabili) delle esposizioni ristrutturate o sulle quali sono state effettuate cessioni con perdita. Per tutte le esposizioni classificate in default viene introdotto un cure period minimo di tre mesi per il rientro ad una classificazione in bonis.
Banca d’Italia ha evidenziato che tali modifiche incideranno in maniera limitata sulle segnalazioni in C.R..
In sede di segnalazione in C.R. Banca d’Italia, l'unica innovazione derivante dalla modifica della definizione di default che potrebbe interessare banche e intermediari finanziari riguarda la classificazione "a sofferenza" e “a inadempienza probabile”, che dovrà risultare d’ora in poi uniforme per tutti gli intermediari che fanno parte dello stesso gruppo bancario o finanziario.