Milleproroghe in G.U., modifiche su Transizione 5.0

Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Milleproroghe in G.U., modifiche su Transizione 5.0

Pubblicato in Gazzetta la LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (MILLEPROROGHE).

L’entrata in vigore delle relative disposizioni è prevista per loggi, martedì 25 febbraio 2025.

L'articolo 13, comma 1-quinquies interviene sul credito d’imposta incentivi transizione 5.0, statuendo che:

«Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purche' effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

Tra gli altri articoli di maggiore interesse segnaliamo:

 

  • Articolo 1, comma 10-quater (supporto tecnico di CDP per gli interventi europei (PNRR)
  • Articolo 3, comma 8 (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
  • Articolo 3, comma 14 (disposizioni in materia di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese)
  • Articolo 3, commi 14-bis e 14-ter (rendicontazione di sostenibilità)
  • Articolo 3, comma 14-quinquies (alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)
  • Articolo 3, comma 14-sexies (proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)
  • Articolo 3, comma 14-septies (Accertamento e riscossione entrate locali)
  • Articolo 3, commi da 14-octies a 14-decies (credito d’imposta nelle zone logistiche semplificate)
  • Articolo 3, comma 14-undeceis (intermediari finanziari non professionali – società cooperative)
  • Articolo 3-bis (riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)
  • Articolo 13 comma 1 (proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane)
  • Articolo 13, comma 1-septies (premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)
  • Articolo 19, comma 1-quater (disposizioni concernenti termini in materia di pesca e acquacoltura)
  • Articolo 21, commi 5-sexies e 5-septies (Abrogazioni in materia di regime tributario dei rendimenti, operatori di finanza mutualistica e solidale e credito d’imposta start-up innovative).

QUI il testo coordinato.

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