Impatto Covid: regole più flessibili da ABI e Gbic

Rimodulare il percorso dell’Unione Bancaria, rifocalizzare il percorso regolamentare verso la finalizzazione di Basilea 3 in Europa e adeguare il trattamento dei crediti deteriorati alla luce dello scenario economico.

Impatto Covid: regole più flessibili da ABI e Gbic
In una fase in cui l’economia è severamente impattata dalle conseguenze economiche del Covid-19, i mondi bancario italiano e tedesco hanno elaborato un pacchetto di proposte per mitigare il rischio di una riduzione, a breve e medio termine, della capacità del settore bancario europeo di finanziare l’economia reale. Le soluzioni individuate riguardano, in particolare, la gestione delle crisi delle banche direttamente sottoposte alla Vigilanza nazionale e il ruolo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi, la ricerca di un approccio nella gestione dei crediti deteriorati che contrasti effetti prociclici e una più calibrata adozione della normativa a completamento del quadro regolamentare di Basilea 3.
 
“Le nuove regole della vigilanza europea - commenta Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana - sono state concepite prima della pandemia, in un contesto completamente diverso dall'attuale: è necessario continuare a insistere nelle sedi europee per correggere tali norme, valutando deroghe o sospensioni temporanee delle stesse, così da evitare automatismi indesiderati effetti prociclici.”
 
“Per sviluppare ulteriormente il quadro esistente dell’Unione bancaria, non è necessario creare un nuovo assetto istituzionale. Invece, il rafforzamento del ruolo dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi anche all’interno del secondo pilastro dell’Unione bancaria potrebbe portare vantaggi sostanziali”, osserva Karl-Peter Schackmann-Fallis, membro dell’Executive Board dell’Associazione tedesca delle Casse di risparmio, che attualmente presiede il Gbic.
 
ABI e Gbic rilevano che il quadro regolamentare in materia di gestione delle crisi bancarie dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità e deve essere in linea con il principio di sussidiarietà. In analogia a quanto previsto per il meccanismo di vigilanza unico, anche la gestione delle crisi bancarie può essere sviluppata su due livelli: per le banche assoggettabili a risoluzione interverrà l’autorità di risoluzione europea, per le banche dei territori opererà l’autorità di risoluzione nazionale sulla base di regole omogenee. In tale contesto un quadro armonizzato mirato per l’insolvenza delle banche europee, con un ruolo rafforzato per gli schemi nazionali di garanzia dei depositi, produrrebbe vantaggi, rafforzando l’Unione Bancaria senza modificare l’impostazione istituzionale.
 
Per quanto riguarda il recepimento delle regole di Basilea3+, ABI e Gbic ritengono che il contesto attuale richieda una sospensione temporanea del processo legislativo atto a recepire le nuove norme da parte dell’Unione Europea, almeno sino a quando l’impatto della crisi sanitaria sull’economia reale e sul settore finanziario non verrà identificato con chiarezza. L’obiettivo è duplice: evitare reazioni negative sui mercati dei capitali e scongiurare il rischio che una affrettata attuazione della riforma di Basilea 3 comporti una restrizione dei crediti a imprese e famiglie, ostacolando così la ripresa dell’economia europea.
 
ABI e Gbic rilevano che l’attuale trattamento normativo delle esposizioni deteriorate è stato messo a punto in circostanze completamente diverse e andrebbe, pertanto, rivisitato e adeguato alla luce dell’emergenza pandemica. Tra le richieste contenute nel capitolo dedicato agli Npl vi è il congelamento temporaneo del calendario sugli accantonamenti sui crediti erogati dal 26 aprile 2019 e delle aspettative di vigilanza. Nel dettaglio, la proposta è di congelare per un periodo di 24 mesi il calendario degli accantonamenti, onde evitare conseguenze indesiderate ed effetti prociclici.
 
Inoltre, per gli operatori che acquistano crediti deteriorati, le scadenze previste dalla “Npl backstop Regulation” dovrebbero iniziare solo dalla data di acquisizione della posizione deteriorata. Non è ragionevole che la valutazione richiesta all’acquirente sia legata al momento in cui l’esposizione è stata detenuta dalla banca d’origine, poiché è probabile che la procedura di recupero venga rivista dall’acquirente a seguito dell’acquisizione.