L'Aiuti-ter è Legge, efficace dal 18 novembre

Il DL Aiuti ter, con ulteriori misure di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR, pubblicato il 17 novembre in Gazzetta Ufficiale, è legge.

L'Aiuti-ter è Legge, efficace dal 18 novembre

La Legge di conversione del cd. Dl Aiuti-ter – ultimo decreto del Governo Draghi mira a contrastare gli effetti su famiglie, imprese ed enti, dei più recenti aumenti del prezzo di gas ed energia. Il provvedimento, che si compone di 47 articoli e due allegati, è suddiviso in cinque capi.

Di seguito riportiamo gli Articoli di maggiore interesse:

  • Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) – L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo temporale aggiunto per effetto delle modifiche in Commissione) la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  • Articolo 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) - L’articolo prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
  • Articolo 23 (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici) - L’articolo introduce l’obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un’infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell’avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l’autorizzazione all’esito di una procedura valutativa trasparente. Inoltre, restringendo il campo di applicazione della disposizione originaria, è specificato che le misure tariffarie per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, che l’ARERA è chiamata a definire, sono riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.
  • Articolo 32 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) – L’articolo attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti del PNRR.
  • Articolo 38 (Riversamento credito d’imposta ricerca e sviluppo) - Proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

Il provvedimento è entrato in vigore venerdì 18 novembre.

Conversione in legge Dl Aiuti-ter – Testo coordinato

 Testo completo:

 CAPO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

  • Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale) – L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
  • Articolo 2 (Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca) – L’articolo 2 riconosce un credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  • Articolo 3 (Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia) – L’articolo 3, ai commi 1, 2 e 5 interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa all’Ucraina. Il comma 6 interviene sull’articolo 64, comma 3 del D.L. n. 76/2020 che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal. Il comma, in particolare, innalza da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale.
  • Articolo 4 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) – L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame in sede referente, proroga, dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo temporale aggiunto per effetto delle modifiche in Commissione) la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  • Articolo 5 (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali) –Incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. Si incrementa, inoltre, incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia. Il comma 5 dell’articolo 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale. L’articolo 5, comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L’articolo 5, comma 6-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, esonera per l’anno 2022 gli enti locali dall’obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all’energia elettrica e al gas.
  • Articolo 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale) – Incrementa la dotazione del fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.
  • Articolo 7 (Contributi a fondo perduto per enti sportivi che gestiscono impianti sportivi e piscine) – L’articolo 7 dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
  • Articolo 8 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore) – Prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità; il beneficio concerne, in tale ambito di settore, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore8 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti9 ; la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021. Prevede inoltre un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico10 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe11; la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021.
  • Articolo 9 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione) – Estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del D.L. n. 50/2022 - L. n. 91/2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nei seguenti casi: qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte prescrizioni; qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
  • Articolo 10 (Contributo del Ministero dell’interno, del Ministero della giustizia tizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale) – Prevede che il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari, utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e agli uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri. Consente inoltre al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia agli uffici giudiziari, e ai terzi concessionari dei beni demaniali di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Infine, qualifica i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee ex lege alla realizzazione di impianti a FER. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.
  • Articolo 11 (Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura) – Stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura.
  • Articolo 12 (Rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del bonus trasporti) – Incrementa di 10 milioni di euro il Fondo destinato all’erogazione del Bonus trasporti per il 2022.
  • Articolo 13 (Contributo alle scuole paritarie per fronteggiare l’aumento dei costi energetici) – Per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
  • Articolo 14 (Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto) – Autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada.
  • Articolo 15 (Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato) – Attribuisce un contributo una tantum di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato - purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 - a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.
  • Articolo 16 (Procedure di prevenzione incendi) – Prevede il dimezzamento dei termini del Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Si dispone che, fino al 31 dicembre 2024, sono ridotti da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa i termini entro i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.
  • Articolo 17 (Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti) - L’articolo innalza da 35.000 euro a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tal fine, è novellato l'articolo 20, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
  • CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
  • Articolo 18 (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) - L’articolo prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
  • Articolo 19 (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti) - L’articolo prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
  • Articolo 20 (Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi) - L’articolo prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del relativo Fondo - che concerne il solo anno 2022 e che costituisce il limite di spesa per l'indennità in oggetto - viene quindi elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni.
  • Articolo 21 (Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite) - L’articolo differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019, limitatamente - per quest'ultimo periodo - alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.
  • CAPO III - MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
  • Articolo 22 (Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio) - L’articolo, modificato nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi (commi 3 e 4).
  • Articolo 23 (Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici) - L’articolo introduce l’obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed eventuale gestione di un’infrastruttura di ricarica su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, di dare pubblicità dell’avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l’autorizzazione all’esito di una procedura valutativa trasparente. Inoltre, restringendo il campo di applicazione della disposizione originaria, è specificato che le misure tariffarie per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, che l’ARERA è chiamata a definire, sono riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.
  • Articolo 24 (Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia) - L’articolo, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate (M1C2) e all'allocazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto (direct reduced iron) - con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili - aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) e delle altre vigenti disposizioni di settore. Le risorse finanziarie preordinate alla realizzazione dell'impianto sono assegnate al soggetto attuatore entro il limite di 1 miliardo di euro. L'impianto per la produzione del preridotto è gestito dalla stessa società DRI d'Italia S.p.A.. A tale fine, Invitalia S.p.A. assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità del Codice degli Appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore.
  • Articolo 25 (Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) – L’articolo – a cui sono state apportate modifiche in sede referente – dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all’acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.
  • Articolo 26 ((Misure per la riforma degli istituti tecnici) – L’articolo prevede un riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell’istruzione tecnica superiore, finalizzato in particolare ad allineare i curricola e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano Nazionale “Industria 4.0.” e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socioeconomico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy
  • Articolo 27 (Misure per la riforma degli istituti professionali) – L’articolo prevede modifiche puntuali alla disciplina del sistema di istruzione professionale finalizzate - in coerenza con la riforma dell’istruzione tecnica e professionale prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale Industria 4.0., a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.
  • Articolo 28 (Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale) – L’articolo dispone l’istituzione, presso il Ministero dell’istruzione, dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All’Osservatorio nazionale è associata l’istituzione - con decreto del Ministero dell’istruzione - di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.
  • Articolo 29 (Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili) – L’articolo, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell’importo già assegnato.
  • Articolo 30 (Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici) – L’articolo reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell’ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia
  • Articolo 31 (Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico) – L’articolo, autorizza il MISE, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti in house, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, rinvia all'articolo 43 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per il 2022. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il MISE, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  • Articolo 32 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici) – L’articolo attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti del PNRR.
  • Articolo 33 (Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria) - Prevede modifiche alla disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura consentendo l’accesso al concorso ai neolaureati, e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l’esonero parziale o totale dall’attività didattica.
  • Articolo 34 (Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate) - Estende anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati nell’ambito del PNRR. A tal fine è prevista la copertura dell’onere di 28 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027.
  • Articolo 34-bis (Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR) - Dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
  • Articolo 35 (Partecipazione dello Stato italiano al Programma di assistenza macrofinanziaria eccezionale in favore dell’Ucraina) - Autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana al iniziative assunte dall’Unione europea nell’ambito dell’assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell’Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall’UE.

CAPO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

  • Articolo 35-bis (Modifica alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa) - Interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.
  • Articolo 36 (Ulteriore incremento per il 2022 del finanziamento dei centri di assistenza fiscale) - Prevede, per il 2022, un ulteriore incremento, nella misura di 15 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (CAF); per il medesimo anno, un primo incremento, rispetto alla misura annua permanente, è stato stabilito - nella misura di 13 milioni - dalla disposizione ora oggetto di novella52; l'incremento complessivo per il 2022, rispetto alla suddetta misura permanente, è pari, dunque, a 28 milioni.
  • Articolo 37 (Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazioni di crisi) - Reca alcune modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Le novelle di cui al comma 1 modificano alcuni termini temporali e gli effetti del mancato completamento della procedura in oggetto ed introducono una clausola di salvaguardia per le eventuali condizioni di maggior favore per i lavoratori previste dalla contrattazione collettiva; il comma 2 introduce un'ulteriore misura a carico del datore di lavoro, con riferimento ad alcuni esiti delle procedure rientranti nella disciplina in oggetto; il comma 3 specifica che le novelle di cui al comma 1 e le norme di cui al comma 2 si applicano anche alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore (il 24 settembre 2022) del presente decreto e non ancora concluse.
  • Articolo 38 (Riversamento credito d’imposta ricerca e sviluppo) - Proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.
  • Articolo 39 (Clausole sociali per l’affidamento dei servizi museali) - Sancisce l’applicabilità delle “clausole sociali”, previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società in house a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.
  • Articolo 40 (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese) - Proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991. Il comma 1-bis dispone che, per le domande di finanziamento agevolato riferite alla liea progettuale del PNRR “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)”, presentate a valere sulla delibera quadro del Comitato agevolazioni del Fondo del 30 settembre 2021, modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, eccedenti il limite di spesa autorizzato (dall’articolo 11 del D.L. n. 121/2022), si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato “de minimis”, a valere sulle risorse attualmente disponibili del medesimo Fondo, fino ad un ammontare fino a 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.
  • Articolo 41 (Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN) - Apporta modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998) sulle navi destinate alla navigazione internazionale. La novella è dovuta alla necessità di adeguare l’ordinamento interno a una decisione della Commissione europea (la C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 sul caso SA 48260 (2017/NN).

CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

  • Articolo 42 (Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili) - Modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 (L. n. 25/2022), prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA) e che restano acquisiti all’erario fino a concorrenza dell’importo complessivo di 3.739 milioni di euro. In particolare, si prevede ora che i proventi prima indicati siano versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo predetto. A tal fine si novella il comma 6 dell’articolo 15-bis prima citato. Il comma 2 dispone che le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del MEF per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. Il comma 3 prevede infine che, con il provvedimento di cui al comma 2, si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
  • Articolo 43 (Disposizioni finanziarie) - Reca, al comma 1, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e ne indica le corrispondenti fonti di copertura finanziaria. Il testo del comma è stato sostituito nel corso dell’esame in sede referente, al fine di ricomprendervi i mezzi di copertura degli oneri recati dal D.L. n. 153/2022, le cui disposizioni sono state integralmente trasposte nel decreto legge in esame (e specificamente nell’articolo 4) e contestualmente abrogate dal comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto. Il comma 2 dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato, precedentemente fissati dalla legge di bilancio 2022 e già più volte modificati nel corso dell’anno. Il comma 3 reca disposizioni volte a dare piena attuazione ad una serie di leggi ivi indicate, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui con riferimento alle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Il comma 4-bis, introdotto in sede referente, riproduce il comma 1 dell’articolo 2 del D.L. n. 153/2022, il quale prevede il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) nell’importo di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023. Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • Articolo 43-bis (Clausola di salvaguardia) - Prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  • Articolo 44 (Entrata in vigore) - Dispone che il decreto-legge in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (24 settembre 2022).