L'Ue autorizza 1,1mld aiuti per la svolta green dell'Italia
La Commissione europea approva un regime di aiuti di Stato per l'Italia da 1,1 miliardi di euro a sostegno di investimenti in attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.
La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,1 miliardi di € a sostegno di investimenti per la produzione di attrezzature necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, conformemente al piano industriale del Green Deal. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato che la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023, e modificato il 20 novembre 2023, per sostenere misure in settori che svolgono un ruolo fondamentale ai fini dell'accelerazione della transizione verde e della riduzione della dipendenza dai combustibili.
La misura adottata dall'Italia
Nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione l'Italia ha notificato alla Commissione un regime da 1,1 miliardi di € a sostegno di investimenti per la produzione di attrezzature, componenti e materie prime essenziali necessarie a promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette.
Nell'ambito della misura, che sarà parzialmente finanziata attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette. L'importo massimo dell'aiuto per beneficiario sarà di 150 milioni di €, cifra che può essere aumentata fino a 200 milioni di € per i beneficiari situati in regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (le cosiddette "zone c") e a 350 milioni di € per i beneficiari situati in regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (le cosiddette "zone a").
Della misura potranno beneficiare le imprese che producono attrezzature pertinenti, vale a dire batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori, strumenti per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, nonché componenti essenziali progettate e principalmente utilizzate come fattori di produzione diretti per la fabbricazione di tali attrezzature o le relative materie prime essenziali necessarie per la loro fabbricazione.
La Commissione ha constatato che il regime italiano rispetta le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, gli aiuti i) incentiveranno la produzione di attrezzature idonee a favorire la transizione verso un'economia a zero emissioni nette e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2025.
La Commissione ha concluso che il regime italiano è necessario, adeguato e proporzionato al fine di accelerare la transizione verde e agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che rivestono importanza per l'attuazione del piano industriale del Green Deal, in conformità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione.
Su queste basi, la Commissione ha approvato la misura di aiuto in quanto conforme alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato.
Informazioni generali
Il 9 marzo 2023 la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per promuovere misure di sostegno in settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il piano industriale del Green Deal. Il quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
Il quadro temporaneo di crisi e transizione è stato modificato il 20 novembre 2023 al fine di prorogare di sei mesi un numero limitato di sezioni volte a fornire una risposta alla crisi causata dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dell'aumento senza precedenti dei prezzi dell'energia.
Il quadro temporaneo di crisi e transizione modificato prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:
- aiuti di importo limitato (sezione 2.1), in qualsiasi forma e concessi fino al 30 giugno 2024, destinati alle imprese colpite dall'attuale crisi o dalle sanzioni e controsanzioni fino a 280 000 € e a 335 000 €, rispettivamente, per i settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura e a 2,25 milioni di € per tutti gli altri settori;
- sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati (sezioni 2.2 e 2.3). In casi eccezionali e subordinatamente all'esistenza di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire alle imprese energetiche garanzie pubbliche superiori al 90% per le attività di negoziazione sotto forma di garanzie finanziarie non finanziate alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Queste sezioni sono applicabili solo fino al 31 dicembre 2023 e non sono state modificate;
- aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell'energia (sezione 2.4). Gli aiuti, che possono essere concessi in qualsiasi forma, in linea di principio fino a giugno 2024, compenseranno parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, a fronte dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. L'importo degli aiuti individuali può essere calcolato sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato per ridurre il consumo energetico e garantire il proseguimento delle attività economiche. Gli Stati membri possono fornire sostegno in modo flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, nel rispetto delle misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni e ad incentivare la riduzione dell'impronta di carbonio in caso di aiuti superiori a 50 milioni di €. Gli Stati membri sono invitati a vagliare l'ipotesi d'introdurre, senza discriminazioni, obblighi di tutela dell'ambiente o di sicurezza dell'approvvigionamento. Ulteriori dettagli sulle possibilità di ricevere sostegno per i prezzi elevati dell'energia, compresa la metodologia per calcolare gli importi degli aiuti individuali, sono disponibili qui;
- misure che accelerano la diffusione delle energie rinnovabili (sezione 2.5). Gli Stati membri possono istituire regimi di investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche mediante pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti per tutelare la parità delle condizioni. In particolare gli Stati membri possono elaborare regimi relativi a tecnologie specifiche, che richiedono un sostegno alla luce delle specificità dei mix energetici nazionali. Le condizioni per la concessione di aiuti a progetti di piccole dimensioni e a tecnologie meno mature, come l'idrogeno rinnovabile, sono state semplificate eliminando l'obbligo di una procedura di gara competitiva, a condizione che siano adottate determinate misure di salvaguardia. Nell'ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG);
- misure che agevolano la decarbonizzazione dei processi industriali (sezione 2.6). Per accelerare ulteriormente la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, gli Stati membri possono sostenere gli investimenti nella riduzione graduale dell'utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall'idrogeno. Gli Stati membri possono i) istituire nuovi regimi basati su gare d'appalto o ii) sostenere direttamente i progetti, senza gare d'appalto, con determinati limiti alla quota di sostegno pubblico per investimento. Sono previsti bonus supplementari specifici per le piccole e medie imprese e per soluzioni particolarmente efficienti sotto il profilo energetico. In mancanza di gara è stato introdotto un metodo ulteriormente semplificato per determinare il livello massimo di sostegno. Nell'ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG;
- misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica (sezione 2.7), in conformità del regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, fino al 31 dicembre 2023;
- misure per accelerare ulteriormente gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (sezione 2.8), consentendo aiuti agli investimenti per la fabbricazione di attrezzature strategiche, segnatamente batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, per la produzione di componenti fondamentali e per la produzione e il riciclaggio delle materie prime critiche necessarie. Nello specifico gli Stati membri possono, fino al 31 dicembre 2025, approntare regimi semplici ed efficaci limitando il sostegno a una data percentuale dei costi di investimento, fino a determinati importi nominali, stabilita secondo l'ubicazione dell'investimento e le dimensioni del beneficiario e prevedendo il massimo sostegno possibile per le piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese situate in regioni svantaggiate così da tenere debitamente conto degli obiettivi di coesione. In casi eccezionali e ferma restando la presenza di determinate garanzie, gli Stati membri possono elargire un sostegno superiore a singole imprese in presenza di un rischio reale di dirottamento degli investimenti al di fuori dell'Europa. Ulteriori informazioni sulle possibilità di sostegno delle misure volte ad accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.
Le entità russe, bielorusse e iraniane soggette a sanzioni per azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina sono escluse dall'ambito di applicazione di tali misure.
Il quadro temporaneo di crisi e transizione integra le ampie possibilità di cui dispongono gli Stati membri per concepire misure conformi alle vigenti norme dell'UE sugli aiuti di Stato che, ad esempio, consentono agli Stati membri di aiutare le imprese a far fronte alla carenza di liquidità e a sopperire a un urgente fabbisogno di aiuti al salvataggio. Inoltre l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da un evento eccezionale, come l'attuale crisi.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.112546 nel registro degli aiuti di Stato del sito web della Commissione dedicato alla concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo di crisi e transizione e sulle altre azioni intraprese dalla Commissione per parare le ripercussioni economiche della guerra della Russia contro l'Ucraina e per promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette sono disponibili qui.